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LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

Modifiche ai procedimenti elettorali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 10-9-1991
      La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
   approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                           P R O M U L G A 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per  la
elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  di  seguito
denominato testo unico n. 361 del 1957, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi  ne  fa
le veci" sono sostituite dalle seguenti: "i  commissari  del  Governo
per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il  presidente  della  Commissione  di
coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del  Governo
per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le
veci nelle predette cariche"; 
  b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e,
negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del
comando ovvero dal collocamento in aspettativa"; 
  c) al sesto comma, le parole: "data del  decreto  di  scioglimento"
sono sostituite dalle seguenti: "data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - L'art. 7 del testo unico n. 361/1957, come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
             "Art. 7. - Non sono eleggibili: 
               a) i deputati regionali o consiglieri regionali; 
               b) i presidenti delle giunte provinciali; 
               c) i sindaci dei comuni con popolazione  superiore  ai
          20.000 abitanti; 
               d) il capo e vice capo della polizia e  gli  ispettori
          generali di pubblica sicurezza; 
               e) i capi di gabinetto dei Ministri; 
               f) il rappresentante del  Governo  presso  la  regione
          autonoma della Sardegna, il commissario dello  Stato  nella
          regione siciliana, i commissari del Governo per le  regioni
          a statuto ordinario, il  commissario  del  Governo  per  la
          regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente   della
          commissione di coordinamento per la regione Valle  d'Aosta,
          i commissari del  Governo  per  le  province  di  Trento  e
          Bolzano, i prefetti  e  coloro  che  fanno  le  veci  nelle
          predette cariche; 
               g)  i  viceprefetti  e  i   funzionari   di   pubblica
          sicurezza; 
               h)  gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e   gli
          ufficiali superiori delle Forze armate dello  Stato,  nella
          circoscrizione del loro comando territoriale. 
             Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente,
          non hanno effetto se le funzioni esercitate  siano  cessate
          almeno centottanta giorni prima della data di scadenza  del
          quinquennio di durata della Camera dei deputati. 
             Per cessazione dalle funzioni si  intende  la  effettiva
          astensione da ogni  atto  inerente  all'ufficio  rivestito,
          preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e  c)  del
          predetto   comma,   dalla   formale   presentazione   delle
          dimissioni e, negli altri casi,  dal  trasferimento,  dalla
          revoca dell'incarico o del comando ovvero dal  collocamento
          in aspettativa. 
             L'accettazione della candidatura comporta in  ogni  caso
          la decadenza dalle cariche di cui cui alle predette lettere
          a), b) e c). 
             Il quinquennio decorre dalla data della  prima  riunione
          dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 
          11. 
             In caso di  scioglimento  anticipato  della  Camera  dei
          deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette  non  hanno
          effetto se le funzioni esercitate  siano  cessate  entro  i
          sette giorni successivi  alla  data  di  pubblicazione  del
          decreto di  scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.".