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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 giugno 1991, n. 251

Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, recante: "Disposizioni concernenti criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".

note: Entrata in vigore del decreto: 13/8/1991
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Testo in vigore dal: 13-8-1991
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, che  disciplina  il
rilascio delle autorizzazioni multilaterali CEE e CEMT sia per quanto
riguarda  il  rinnovo annuale delle autorizzazioni gia' assegnate che
per quanto riguarda la predisposizione delle graduatorie annuali  per
l'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni disponibili;
  Visto  il  regolamento CEE n. 1053/90 del 25 aprile 1990 ("Gazzetta
Ufficiale" CEE n. L 108 del 28 aprile 1990) relativo  all'accesso  al
mercato dei trasporti internazionali di merci su strada;
  Visto il regolamento CEE n. 4060/89 del 21 dicembre 1989 ("Gazzetta
Ufficiale"  CEE  n.  L  390  del  30  dicembre  1989)  relativo  alla
eliminazione dei controlli alle  frontiere  degli  Stati  membri  nel
settore dei trasporti su strada e per vie navigabili;
  Considerato  che  lo  scopo di tale ultimo regolamento e' quello di
incrementare la scorrevolezza della  circolazione  all'interno  della
Comunita',  creando uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia
assicurata la libera circolazione delle  merci,  delle  persone,  dei
servizi  e  dei  capitali,  secondo  le disposizioni del trattato che
istituisce la Comunita' stessa;
  Considerato che per facilitare la  realizzazione  di  quanto  sopra
viene,  tra  l'altro,  abolita  l'apposizione dei timbri doganali sui
libretti  dei  resoconti  dei   viaggi   effettuati   allegati   alle
autorizzazioni CEE e CEMT;
  Considerato  che  l'esame dei suddetti timbri era, finora, elemento
essenziale sia  per  la  formazione  della  graduatoria  che  per  la
valutazione   circa   il   rinnovo   annuale   delle   autorizzazioni
multilaterali CEE e CEMT a norma del citato  decreto  ministeriale  3
febbraio 1988, n. 82;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 7 marzo 1991, le cui osservazioni sono state recepite;
  Esperita la procedura prevista  dal  succitato  art.  17,  comma  3
ultimo   periodo,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 3 del decreto ministeriale 3 febbraio  1988,  n.  82,  e'
cosi' sostituito:
  "Art.  3  (Formazione delle graduatorie). - Le graduatorie A e B di
cui al precedente articolo 2  sono  formate  attribuendo  i  seguenti
punti:
    a)  1  per  ogni  veicolo di cui all'articolo 1 in disponibilita'
della impresa richiedente ed  in  eccedenza  rispetto  al  numero  di
autorizzazioni  permanenti  o  assegnazione  di 100 viaggi, anche per
differenti relazioni di traffico, di cui l'impresa sia titolare;
    b) 0,4 per ogni anno, fino al quinto, di anzianita' di  esercizio
dell'attivita'  di  trasporto  merci su strada; 0,3 per ogni anno dal
sesto al decimo; 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo  e
0,1 per ogni anno in piu' fino al ventesimo;
    c)  1  per ciascuna relazione di traffico per la quale la impresa
sia titolare di un'autorizzazione permanente o assegnazione di almeno
24 viaggi.
  In entrambe le graduatorie, a parita'  di  punteggio  e'  preferita
l'impresa  con  maggiore  anzianita'  di  iscrizione  alla  camera di
commercio, industria,  agricoltura  ed  artigianato  per  l'esercizio
dell'attivita' di trasporto per conto di terzi.
  Le  graduatorie  sono  approvate  con decreto ministeriale ed hanno
validita' fino all'approvazione di quelle successive".
          Note alle premesse:
              - Il comma 3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. n. 82/1988:
             "Art. 2 (Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali
          disponibili). - Le autorizzazioni multilaterali  ogni  anno
          disponibili per l'area geografica della Comunita' economica
          europea  (multilaterali  CEE) e per quella della Conferenza
          europea dei Ministri  dei  trasporti  (multilaterali  CEMT)
          sono  ripartite fra le imprese che ne hanno fatto esplicita
          domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie:
               A) per il 50% alle imprese titolari  di  multilaterali
          che  abbiano  effettuato almeno 24 viaggi all'anno a carico
          nell'area  CEMT  nei  tre  anni  precedenti  la   data   di
          presentazione   della   domanda,   ovvero   100  viaggi  di
          assegnazione negli ultimi due anni;
               B) per il 50% alle imprese gia' in possesso di  una  o
          piu' multilaterali.
             Se   le   multilaterali  CEE  o  le  multilaterali  CEMT
          disponibili sono in numero dispari,  le  autorizzazioni  in
          piu' sono assegnate alla graduatoria B).
             Se  le ditte collocate in una delle due graduatorie sono
          meno  numerose   delle   autorizzazioni   disponibili,   le
          autorizzazioni   eccedenti   sono   assegnate   alle  ditte
          dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle  gia'
          vincitrici. Le autorizzazioni, ancora disponibili dopo tale
          assegnazione,  sono assegnate alle ditte che gia' ottengono
          un'autorizzazione, ripartite  nelle  due  graduatorie  come
          disposto  dal  primo  comma  del presente articolo, e cosi'
          successivamente se sono ancora disponibili autorizzazioni.
             Per il primo anno di applicazione del  presente  decreto
          le autorizzazioni CEMT disponibili verranno assegnate nella
          misura  dei  2/3 alla graduatoria delle ditte gia' titolari
          di multilaterali e di 1/3 a quella delle ditte  contemplate
          alla lettera A) del presente articolo.".