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LEGGE 23 luglio 1991, n. 233

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.

note: Entrata in vigore della legge: 17/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
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Testo in vigore dal: 17-8-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
        Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete 
  1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione
Veneto,  a  favore  dell'Istituto  regionale  per  le  Ville  venete,
istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979,  n.  63,  un
contributo, il cui  ammontare  e'  determinato  dall'articolo  4,  da
impiegare per le finalita' e con le modalita' di  cui  agli  articoli
seguenti. 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - La legge della regione Veneto n. 63/1979 reca:  "Norme
          per  l'istituzione  ed   il   funzionamento   dell'Istituto
          regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'".