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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1991, n. 206

Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero.

note: Entrata in vigore della legge: 30/7/1991
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Testo in vigore dal: 30-7-1991
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  16  aprile  1987, n. 183, sul coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto in particolare l'art. 20, comma  1,  della  legge  16  aprile
1987,  n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita'  economica  europea  per  le  parti  in  cui si modifichino
modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
  Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13  giugno  1988
che   modifica   le   direttive  n.  66/400/CEE,  n.  66/401/CEE,  n.
66/402/CEE,  n.  66/403/CEE,  n.  69/208/CEE,  n.  70/457/CEE  e   n.
70/458/CEE,  concernenti rispettivamente la commercializzazione delle
sementi di barbabietole, nelle sementi  di  piante  foraggere,  delle
sementi  di  cereali,  dei  tuberi  seme  di patate, delle sementi di
piante oleaginose e da  fibra  e  delle  sementi  di  ortaggi  ed  il
catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole;
  Vista  la  direttiva  della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre
1988  che  modifica  la  direttiva  n.  66/402/CEE,   relativa   alla
commercializzazione delle sementi di cereali;
  Considerato  che  le  modifiche apportate dalle citate direttive n.
88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle
norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono
essere   recepite   nella   legislazione   italiana   e    presentano
caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
  Vista  la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  il  regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno  1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per il
coordinamento delle politiche comunitarie in data 14  dicembre  1987,
n. 600;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che  hanno
apportato  modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre
1971, n. 1096;
  Vista la direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa  alla
commercializzazione  delle  sementi  di  barbabietole,  modificata da
ultimo dalla direttiva n. 88/95/CEE  dell'8  gennaio  1988,  recepita
quest'ultima  con  decreto  ministeriale  29  aprile  1989  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);
  Vista  la direttiva n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata  da
ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987;
  Vista  la direttiva n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione di sementi di cereali, modificata da ultimo dalla
direttiva n. 87/120/CEE del 14 gennaio  1987,  recepita  quest'ultima
con  decreto  ministeriale  27  aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);
  Vista la direttiva n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966  relativa  alla
commercializzazione  dei  tuberi-semi di patate, modificata da ultimo
dalla direttiva n. 87/374/CEE del 13 luglio 1987;
  Vista la direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa  alla
commercializzazione  delle  sementi  di piante oleaginose e da fibra,
modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE  del  9  settembre
1987;
  Vista la direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al
catalogo  comune  delle  varieta'  delle  specie  di piante agricole,
modificata da ultimo dalla direttiva  n.  86/155/CEE  del  22  aprile
1986;
  Vista  la  direttiva  n.  70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa
alla commercializzazione  delle  sementi  di  ortaggi  modificata  da
ultimo dalla direttiva n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987;
  Considerato  che  i  principi  fissati  in  sede comunitaria con le
citate direttive n. 66/400/CEE,  n.  66/401/CEE,  n.  66/402/CEE,  n.
66/403/CEE,  n.  69/208/CEE,  n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state
recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle  norme
di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e relativo regolamento di
esecuzione  adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e legge 20 aprile 1976, n. 195,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Ritenuto  pertanto  che  occorre  provvedere a dare attuazione alle
citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi  dell'art.  20,
comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 dicembre 1990;
  Effettuata la  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 26 aprile 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065,  regolamento  di  esecuzione  della  legge  25
novembre  1971,  n.  1096,  modificato  dalla  direttiva n. 88/95/CEE
dell'8 febbraio 1988, recepita con decreto ministeriale del 27 aprile
1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo
1990) che ha modificato l'allegato 1 della  direttiva  n.  66/400/CEE
del 14 giugno 1966, e' modificato con l'aggiunta del seguente periodo
al punto A - Barbabietole:
  "I  diversi  tipi  di varieta', compresi i componenti, portasemi ed
emittenti di polline, destinati alla certificazione,  possono  essere
specificati   e   definiti   conformemente  alla  procedura  prevista
dall'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065".
  2.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  11  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e'  aggiunto  il
comma seguente:
  "Gli  imballaggi  di  sementi  di  base o di sementi certificate di
produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della
loro  commercializzazione  sul   territorio,   del   cartellino   del
produttore o dell'importatore. Tale cartellino e' prodotto in modo da
non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo
art.  11,  punto  a,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065".
  3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE  del  22  settembre  1989
concernente  l'esperimento  comunitario sulle ispezioni non ufficiali
in campo ai fini della certificazione, all'art. 18  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del  re-
gime   di  certificazione,  si  puo'  decidere  l'organizzazione,  in
condizioni  specifiche,   di   esperimenti   temporanei   a   livello
comunitario,  conformemente  alla  procedura  di  cui all'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065.  La
durata di un esperimento non deve superare 7 anni".
  4.  L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, e' modificato come segue:
  "Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi  di
base  ufficialmente  certificate  in uno o piu' Stati membri, o in un
Paese terzo al quale sia stata concessa  l'equivalenza  conformemente
al  comma  3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le
sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a
richiesta  e  fatte  salve  le  disposizioni   della   direttiva   n.
70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi
certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state  sottoposte
sul  campo  di  produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni
previste  dall'allegato  7,  lettera  C,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria
interessata  e  se  e'  stata  constatata,  al  momento  di  un esame
ufficiale, la rispondenza alle condizioni  previste  all'allegato  6,
lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
  Allorche'   in   questi   casi   le  sementi  sono  state  prodotte
direttamente  a  partire  da  sementi  ufficialmente  certificate  di
generazioni  anteriori  alle sementi di base, puo' essere autorizzata
anche la  certificazione  ufficiale  come  sementi  di  base,  se  le
condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
  Le  sementi  di  barbabietola  raccolte  in un altro Stato membro e
destinate ad essere certificate conformemente a  quanto  previsto  al
comma   precedente,   devono   essere  confezionate  e  provviste  di
un'etichetta   ufficiale   rispondente   alle   condizioni   di   cui
all'allegato  5,  III  -  Barbabietola, lettere A e B del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente  a
quanto  previsto  dall'art.  10-  bis  ed 11 del medesimo decreto del
Presidente della  Repubblica  e  devono  essere  accompagnate  da  un
documento  ufficiale  rispondente  alle condizioni di cui al medesimo
allegato 5, lettera C.
  Le  sementi  di barbabietola provenienti direttamente da sementi di
base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati  membri  o  in  un
Paese  terzo  a  cui  e'  stata  concessa l'equivalenza conformemente
all'art. 40, comma 3,  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096  e
raccolte  in  un  Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate
ufficialmente come sementi certificate in ciascuno  Stato  membro  in
cui   le   sementi   di   base  sono  state  prodotte  o  certificate
ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo  di  produzione  ad
una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di
equivalenza  presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25
novembre 1971, n. 1096, per la  categoria  interessata  e  se  si  e'
constatato,  al  momento  di  un  esame  ufficiale,  che  sono  state
rispettate le condizioni previste  all'allegato  6,  lettera  A,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per
la stessa categoria".
  5. L'allegato 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065, I, lettera C, a, e' modificato come segue:
   "4)  specie,  indicata  almeno  in  caratteri  latini  con  la sua
denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata,
senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o  con  entrambi;
indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
   5) varieta' indicata almeno in caratteri latini;".
  6.  L'allegato  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, e' modificato come segue:
   "4) specie indicata almeno in caratteri  latini.  Indicare  se  si
tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
   5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;".
  7.  All'allegato  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065,  e'  aggiunto  il  seguente  paragrafo  III  -
Barbabietola:
"ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON
   DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.
   A) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
  -  Autorita'  responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e
Stato membro o sigla dei medesimi.
  -  Specie,  indicata  almeno  in  caratteri  latini  con   la   sua
denominazione   botanica,   che   puo'   essere  riportata  in  forma
abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con
entrambi; indicazione che precisa se si  tratta  di  barbabietole  da
zucchero o da foraggio.
  - Varieta', indicata almeno in caratteri latini.
  - Categorie.
  - Numero di riferimento del campo o della partita.
  - Peso netto o lordo dichiarato.
  - La menzione 'sementi non definitivamente certificate'.
   B) Colore dell'etichetta.
   L'etichetta e' di colore grigio.
   C) Indicazione prevista per il documento.
  - Autorita' che rilascia il documento.
  -   Specie,   indicata  almeno  in  caratteri  latini  con  la  sua
denominazione  botanica,  che  puo'   essere   riportata   in   forma
abbreviata,  senza  i  nomi degli autori, o con il suo nome comune, o
con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero.
  - Varieta', indicata almeno in caratteri latini.
  - Categoria.
  - Numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del
Paese  o  dei  Paesi  che  hanno  effettuato  la certificazione delle
sementi.
  - Numero di riferimento del campo o della partita.
  - Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto  del
documento.
  - Quantita' di sementi raccolte e numero di colli.
  -  Attestato  che sono state soddisfatte le condizioni previste per
la coltura da cui le sementi provengono.
  -  Se  del  caso,  i  risultati  delle  analisi  preliminari  delle
sementi".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  86/1989  reca:  "Norme  generali sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari". Si trascrive il testo  del  relativo  art.  5,
          nonche' dell'art. 4 della medesima legge ivi richiamato:
             "Art.  4  (Attuazione  in via regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
             2. Il Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettera c).
             3. Se le direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti  alla  applicazione  della   nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
             4.  Fuori  dei  casi  preveduti  dal  comma   3,   prima
          dell'emanazione  del  regolamento,  lo schema di decreto e'
          sottoposto al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso   tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.
             5. Il regolamento di attuazione e' adottato  secondo  le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore della legge comunitaria.  In questa
          ipotesi il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve  essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
             6. La legge comunitaria provvede in ogni  caso  a  norma
          dell'art.  3,  lettera b), ove l'attuazione delle direttive
          comporti:
               a)  l'istituzione  di   nuovi   organi   o   strutture
          amministrative;
               b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
             7.   Restano   salve   le   disposizioni  di  legge  che
          consentono, per  materie  particolari,  il  recepimento  di
          direttive mediante atti amministrativi.
             8.  Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco
          delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.
             Art. 5 (Attuazioni  modificative).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto  dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          la legge comunitaria puo' disporre che,  all'attuazione  di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
             2.  Le  disposizioni  del  comma  1  e  dell'art. 4 sono
          applicabili, ove  occorra,  anche  per  l'attuazione  degli
          altri  provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera   a)   (regolamenti,   direttive,    decisioni    e
          raccomandazioni  (CECA)  che, in conformita' alle norme dei
          trattati istitutivi della Comunita' europea del  carbone  e
          dell'acciaio,  della  Comunita'  economica  europea e della
          Comunita'  europea  dell'energia  atomica,   vincolano   la
          Repubblica    italiana   ad   adottare   provvedimenti   di
          attuazione, n.d.r.)".
             - La direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno
          1988 e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 187 del 16 luglio 1988.
             -  La  direttiva  della  Commissione  n. 89/2/CEE del 15
          dicembre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 5 del 7 gennaio 1989.
             -  Le  direttive  n.  66/400/CEE  del 14 giugno 1966, n.
          66/401/CEE del 14 giugno 1966, n. 66/402/CEE del 14  giugno
          1966,   n.   66/403/CEE  del  14  giugno  1966  sono  state
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 125 dell'11 luglio 1966.
             - La direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969 e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 169 del 10 luglio 1969.
             - La direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970 e  la
          direttiva  n.  70/458/CEE  del 29 settembre 1970 sono state
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 225 del 12 ottobre 1970.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.