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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1991, n. 172

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/6/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 1991, n. 244 (in G.U. 06/08/1991, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
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Testo in vigore dal: 7-8-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assicurare  una
piu'  razionale  disciplina  delle  graduatorie  permanenti  per   il
conferimento  di  supplenze,  al   fine   di   garantire   l'ordinato
svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio del prossimo  anno
scolastico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il primo triennio di validita' delle graduatorie  permanenti  di
cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989,  n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,  n.
417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno  scolastico
1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie
e nei conservatori di musica per  gli  anni  scolastici  1989-1990  e
1990-1991 conservano la loro validita' anche  per  l'anno  scolastico
1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8  e'
soppresso. 
  2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli
in applicazione  dell'articolo  11,  comma  3,  del  decreto-legge  6
novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 1989, n. 417, hanno diritto  alla  precedenza  assoluta  nel
conferimento  delle   supplenze   temporanee   e   annuali   prevista
dall'articolo 8, comma 3, del medesimo  decreto-legge,  nello  stesso
ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie
per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano. 
  3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui  al  comma  2
opera dopo quella spettante ai docenti gia' inclusi nelle graduatorie
provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1
e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989. 
  4. Nell'ambito della sola classe di concorso  per  la  quale  hanno
conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  del
decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di  cui  al  comma  2  sono
conferite nomine per supplenza con priorita' rispetto agli aspiranti,
anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta. 
  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1991-1992  le  graduatorie
permanenti  per  il  conferimento  delle  supplenze   del   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle  scuole  sono  aggiornate
ogni triennio. 
  6. La mancata accettazione  della  nomina  conferita  al  personale
docente ed  al  personale  amministrativo  e  tecnico  incluso  nelle
graduatorie  provinciali  permanenti  per   il   conferimento   delle
supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per  il
periodo di validita' della stessa, salvo il diritto  ad  ottenere,  a
domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico.  Per  il
personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il
depennamento dalla relativa graduatoria. 
  7. Il disposto di cui al  comma  6  non  si  applica  nei  casi  di
accettazione di nomina conferita  dal  provveditore  agli  studi  per
altra graduatoria. 
  8. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della  legge
11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche e  integrazioni,  ((e'
prorogato fino al 31 ottobre 1992)).