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LEGGE 10 aprile 1991, n. 121

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

note: Entrata in vigore della legge: 26/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1993)
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Testo in vigore dal: 26-4-1991
al: 28-4-1993
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro il termine  di
due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e  coordi-
nate le disposizioni legislative vigenti in  materia  di  istruzione,
esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni  ordine  e
grado.