stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 169 (in G.U. 04/06/1991, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1994)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-4-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  trattamenti  di   disoccupazione,   di
integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di  collocamento
della manodopera, nonche' di assicurare il  finanziamento  del  Fondo
per il rientro dalla disoccupazione e di  taluni  lavori  nelle  aree
napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti
di formazione e lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la
funzione pubblica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Norme in materia di trattamenti di disoccupazione 
  1. L'efficacia delle disposizioni  contenute  nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della  disoccupazione  e  della  mobilita'  e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le  domande  per   le
prestazioni di cui al comma  3  del  predetto  articolo  7,  riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988,  sono  valide  se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1°  gennaio  1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di  disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al  15  per  cento  della
retribuzione. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  1990,   e'   confermata   l'estensione
dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di  cui  ai
punti 8° e 9° dell'articolo 40  del  regio  decreto-legge  4  ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  aprile
1936,  n.  1155.  A  decorrere  dalla  stessa  data,  ai  fini  della
concessione  da   parte   dell'INPS,   nell'ambito   della   gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di  cui  all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione, si intendono applicabili  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.  86,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  ivi  comprese
quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della
richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le  domande
per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto  articolo  7,  sono
valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello
di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del  capitolo
3652 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  per   l'anno   medesimo.   All'onere   derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione
d'anno,  provvede  l'INPS  all'uopo   parzialmente   utilizzando   le
disponibilita' del proprio  bilancio  provenienti  dai  trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite  in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte  dall'Istituto
medesimo. 
  4. Per i periodi anteriori al 1'  gennaio  1990,  i  lavoratori  ai
quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di  disoccupazione
di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e  successive  modificazioni
ed integrazioni,  e  che,  in  conseguenza  della  mancata  copertura
contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero  conseguire
il diritto a pensione ove abbiano superato alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto il 48' anno di eta' se donne  ed  il  53'
anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre
1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento
dell'anzianita'  contributiva   ed   assicurativa   minima   per   il
pensionamento  di  vecchiaia   nel   momento   in   cui   raggiungono
l'anzianita'  prescritta.  La   retribuzione   di   riferimento   per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in  vigore
al 1' gennaio di ciascun anno. 
  5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di  cui  al
comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative,
gli accrediti  contributivi  sono  conteggiati  in  luogo  di  quelli
figurativi fino alla loro concorrenza. 
  6. Le somme occorrenti alla copertura delle  contribuzioni  figura-
tive di cui al comma 4 sono  versate  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione  del  presente
comma, valutato in lire 22 miliardi  per  l'anno  1990,  e'  posto  a
carico della gestione di cui all'articolo  37  della  legge  9  marzo
1989, n. 88, con  utilizzo  delle  residue  disponibilita'  derivanti
dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7,  lettera
b).