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LEGGE 28 marzo 1991, n. 106

Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 6/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1991
al: 28-7-2000
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via  di
sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati,  concessi  a
titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977,  n.
227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio  1987,
n. 49, possono essere annullati. 
  2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale,  per
ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in  conto  interessi,
relative a crediti di aiuto per i quali  sia  stata  gia'  effettuata
almeno una erogazione al 31 dicembre 1989. 
  3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera  del  Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le
modalita'   e   i   criteri   dell'annullamento   e    dell'eventuale
completamento degli interventi finanziati  con  crediti  d'aiuto,  e'
autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con  i
singoli Paesi che  richiedono  i  benefici  previsti  dalla  presente
legge. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la   lettura   delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui' trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             -   La   legge   n.   277/1977    reca:    "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle esportazioni di merci  e  servizi,  all'esecuzione  di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria in campo internazionale". 
             - La legge n. 38/1979  reca:  "Cooperazione  dell'Italia
          con i Paesi in via di sviluppo". 
             - La legge n.  49/1987  reca:  "Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".