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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 (in G.U. 15/05/1991, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal: 16-5-1991
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  provvedere  ad
una modifica delle disposizioni penali del  decreto-legge  10  luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1982,  n.  516,  attesa  l'improcrastinabilita'   di   un   immediato
intervento di razionalizzazione e armonizzazione del  sistema  penale
tributario in particolare  per  cio'  che  attiene  alle  piu'  lievi
fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione  di  lavoro
degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per  le  quali  appare
esorbitante il ricorso alla sanzione penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 marzo 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  ((1. L'articolo  1  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  e'
sostituito dal seguente: 
  'Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni  che
e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini
dell'imposta sul  valore  aggiunto  e'  punito,  se  l'ammontare  dei
redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi  o  altri  proventi
non dichiarati e' superiore a cento milioni  di  lire,  con  la  pena
dell'arresto da tre mesi a due anni  e  dell'ammenda  da  lire  dieci
milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto e' superiore  a
cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la  pena
dell'arresto fino a due  anni  o  dell'ammenda  fino  a  lire  cinque
milioni. Ai fini del  presente  comma  non  si  considera  omessa  la
dichiarazione presentata entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine prescritto o presentata ad  un  ufficio  incompetente  o  non
sottoscritta o non  redatta  su  uno  stampato  conforme  al  modello
prescritto. 
  2. E' punito con la pena dell'arresto da tre  mesi  a  due  anni  e
dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque: 
    a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni  di  servizi,
ne omette l'annotazione nelle  scritture  contabili  obbligatorie  ai
fini delle imposte sui redditi o annota i relativi  corrispettivi  in
misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non
annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore
a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi  risultante  dall'ultima  dichiarazione
presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili  o  di
capitale  di  cui  alla  lettera  c)  o,  comunque,  e'  superiore  a
cinquecento milioni di lire; 
    b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni  di  servizi,
ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle  scritture  contabili
obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  ovvero  indica
nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in  misura
inferiore a  quella  reale,  se  l'ammontare  dei  corrispettivi  non
fatturati o non  annotati  nelle  scritture  contabili  del  relativo
periodo di imposta e' superiore a centocinquanta milioni  di  lire  e
allo 0,25 per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
risultante  dall'ultima  dichiarazione  presentata  o,  comunque,  e'
superiore a cinquecento milioni di lire; 
    c) nella dichiarazione  annuale  indica  redditi  fondiari  o  di
capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato  ad
annotazioni in scritture  contabili,  per  un  ammontare  complessivo
inferiore a quello effettivo di  oltre  cento  milioni  di  lire;  se
l'ammontare dei redditi indicati e' inferiore a quello  effettivo  di
oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire,
ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino
a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i  terreni
ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini
delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari  o  di
capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purche'
non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi. 
  3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare
dei corrispettivi  non  fatturati  o  non  annotati  e'  superiore  a
cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione  presentata  o
comunque e' superiore a cento milioni di lire,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a due anni  o  dell'ammenda  fino  a  lire  quattro
milioni. 
  4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma  2  e  in  quelli
previsti nel comma 3 non si considerano omesse le  annotazioni  e  le
fatturazioni di  corrispettivi,  purche'  ricorra  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
    a)  le  annotazioni  siano  state  effettuate  in  taluna   delle
scritture contabili indicate nel comma 6 o i  dati  delle  operazioni
risultino  da  documenti  la  cui  emissione   e   conservazione   e'
obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati  o  non
fatturati risultino altresi' compresi  nella  relativa  dichiarazione
annuale e sia versata l'imposta globalmente  dovuta.  Le  annotazioni
devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che
la violazione sia stata constatata e che siano iniziate  ispezioni  o
verifiche; 
    b) fuori dai casi di cui alla lettera a) del  presente  comma,  i
corrispettivi non annotati o non fatturati risultino  compresi  nella
relativa dichiarazione annuale e sia  versata  l'imposta  globalmente
dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata  e  che  non
siano iniziate ispezioni o verifiche; 
    c) si tratti di operazioni che non danno  luogo  all'applicazione
delle relative imposte; 
    d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui  al
comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  come  modificato  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42,  risultino  dalle
scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente  o
successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di  metodi
costanti  di  impostazione  contabile,  essendosi  tenuto  conto  dei
relativi  corrispettivi  nella  dichiarazione  del  periodo  in   cui
l'annotazione e' stata eseguita. 
  5.  Ai  fini  delle  contravvenzioni  di  omessa  o   di   infedele
dichiarazione non si tiene conto dei redditi non  dichiarati  qualora
si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi
assimilati purche' assoggettate a ritenuta alla fonte  e  purche'  il
reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di
lavoro dipendente o assimilati. 
  6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni
chi, essendovi obbligato, non tiene o non  conserva  per  il  periodo
stabilito  dal  secondo  comma  dell'articolo  22  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   come
sostituito dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro
degli inventari; registro delle fatture; registro dei  corrispettivi;
registro degli acquisti.  Si  considerano  non  tenute  le  scritture
contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi,
nonche'  quelle  inattendibili  nel  loro  complesso   a   causa   di
irregolarita' gravi, numerose e ripetute. E' punita con l'ammenda  da
lire duecentomila a un milione la irregolare tenuta  delle  scritture
contabili quando la bollatura iniziale non  e'  stata  apposta  prima
dell'uso ovvero la vidimazione annuale non e' stata effettuata, anche
se il libro e' composto di piu' fascicoli progressivamente  numerati,
entro la fine del secondo mese successivo alla  scadenza  di  ciascun
anno dalla data di inizio dell'uso ovvero,  per  l'inventario,  entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti  che  vi
siano tenuti, entro due  mesi  dal  termine  per  l'approvazione  del
bilancio o rendiconto')).