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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 41

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Testo in vigore dal: 2-3-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto  l'art.  48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del  trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a rapporto
convenzionale  con  le unita' sanitarie locali mediante la stipula di
accordi  collettivi  nazionali  tra le delegazioni del Governo, delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  campo
nazionale, delle categorie interessate;
   Visto  l'art.  9  della  legge  23  marzo 1981, n. 93, concernente
disposizioni  integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n. 1102,
recante  nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato
la  suddetta  delegazione  con i rappresentanti designati dall'Unione
nazionale  comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza
delle   comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di  unita'
sanitarie locali;
   Visto  l'art.  24,  ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730;
   Vista   la   legge   12   giugno   1990,  n.  146,  recante  norme
sull'esercizio   del   diritto   di  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona
costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione della legge;
   Preso  atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio
di  guardia  medica  ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48
della  legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante
anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
   Visto  il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del
1978   sulle   procedure   di  attuazione  degli  accordi  collettivi
nazionali;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
   1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
regolamentazione  dei  rapporti  con  i medici addetti al servizio di
guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1991
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 5
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui publicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  48  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833,
          istitutiva del Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme
          relative al "personale a rapporto convenzionale".
             -  Il  testo  dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27
          dicembre  1978,  n.  730,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota  all'art.
          40 dell'accordo.
             -  La  legge  n.  146  del  12  giugno  1990  reca norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente tutelati.