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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1991, n. 25

Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 98 (in G.U. 25/03/1991, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1991)
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Testo in vigore dal:  25-1-1991 al: 25-3-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli investimenti connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;".
2. In caso di partecipazione, mediante conferimento di beni immobili, al capitale delle società di cui al comma 1 aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, alla stima di tali beni provvede il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.