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REGIO DECRETO 4 dicembre 1890, n. 7312

Che stabilisce la graduazione e le competenze dei militari del Corpo Reale Equipaggi. (090U7312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1891 al: 30-6-1891
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 2 dicembre 1878 n. 4610 (Serie 2ª) e 19 giugno 1888, n. 5465 (Serie 3ª) sull'ordinamento del personale della R. Marina;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La graduazione in classi dei militari comuni del Corpo Reali Equipaggi è stabilita conforme al seguente prospetto:


==================================================================
Comuni di 1ª classe ¦ Comuni di 2ª classe ¦ Comuni di 3ª classe
----------------------+----------------------+--------------------
¦ ¦
Marinari scelti ¦ Marinari ¦ Mozzi
Timonieri ¦ Allievi cannonieri ¦ Allievi macchinisti Cannonieri ¦ Allievi torpedinieri ¦ Garzoni operai
Torpedinieri ¦ Allievi fuochisti ¦
Fuochisti ¦ Allievi operai ¦
Operai ¦ Fucilieri ¦
Fucilieri scelti ¦ ¦
Musicanti ¦ ¦
Trombettieri ¦ ¦
Infermieri ¦ ¦
Furieri ¦ ¦
Furieri telegrafisti ¦ ¦

Gli allievi operai sono tratti tanto dai garzoni operai che, avendo compiuti i 17 anni di età, sieno meritevoli di uscire dalla 3ª classe, quanto dagli altri militari del Corpo che vengono ammessi a far tirocinio d'arte presso le Direzioni dei lavori.

I comuni della 3ª classe sono considerati come appartenenti ad una scuola nel senso e per gli effetti dell'articolo 85 del Testo unico delle Leggi sulla leva di mare approvato col R. decreto 16 dicembre 1888, n. 586 (Serie 3ª).