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LEGGE 20 luglio 1890, n. 7008

Che distribuisce nei diversi esercizi la spesa per alcune costruzioni ferroviarie. (090U7008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-8-1890 al: 15-12-2009
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Art. 1



La spesa per le costruzioni ferroviarie indicate nelle tabelle A e B, annesse alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, verrà così distribuita nei diversi esercizi:

1890-91 . . . L. 65,000,000 --
1891-92 . . . » 65,000,000 --
1892-93 . . . » 60,000,000 --
1893-94 . . . » 60,000,000 --
1894-95 . . . » 60,000,000 --
1895-96 . . . » 60,000,000 --
1896-97 . . . » 60,000,000 --
1897-98 . . . » 37,238,357 22

Il Governo proporrà nelle legge del bilancio di previsione la ripartizione annuale fra le diverse linee della somma assegnata a ciascun esercizio secondo le esigenze dell'andamento dei lavori, senza alterare il complesso degli assegnamenti fatti a ciascuna linea colla legge 20 luglio 1888, n. 5550.