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LEGGE 2 luglio 1890, n. 6930

Con la quale si provvede a che le spese fatte con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, siano fatte da ora innanzi mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire 500 fruttanti l'interesse del 4 %. (090U6930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1890 al: 23-7-1894
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) saranno fatte d'ora innanzi, mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti lo interesse del 4 %, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.

A tali Obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento, mediante annualità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, ed il pagamento nel Regno ed all'estero delle Obbligazioni 3 % suddette.

Dopo venti anni dalla emissione di questi nuovi titoli, lo Stato sarà in facoltà di anticiparne il rimborso.

È data facoltà al Governo di stabilire il pagamento degli interessi al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.