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DECRETO-LEGGE 13 novembre 1990, n. 326

Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 gennaio 1991, n. 4 (in G.U. 12/01/1991, n.10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-11-1990 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare congrui mezzi di copertura finanziaria agli oneri contrattuali conseguenti agli accordi per il triennio 1988-1990 per il personale del Servizio sanitario nazionale e per quello del comparto della ricerca e sperimentazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contratti Servizio sanitario nazionale
e regioni-enti locali
1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto del Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono così integrati:
a) lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario;
b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.