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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1990, n. 277

Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/10/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/2014)
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Testo in vigore dal: 19-10-1990
al: 26-12-2014
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, concernente
"Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'   generale  dello  Stato"  ed  il  relativo  regolamento
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto  l'art.  46  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo 1986, n. 189;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  un  "Capitolato  generale
d'oneri per  le  forniture  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza";
  Udito il parere del Consiglio di Stato - III sezione n. 1385/88 del
15 novembre 1988;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio,  a  norma
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  (nota  n.
1335/U.L. del 30 maggio 1990);
                              E M A N A
                       il seguente regolamento
che  costituisce  il "Capitolato generale d'oneri per le forniture di
beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento  del
Corpo della guardia di finanza".
                               Art. 1.
                         Area di applicazione
  Le  condizioni  e  le  clausole  generali  stabilite  dal  presente
capitolato d'oneri si  applicano  alle  forniture  di  beni  ed  alle
prestazioni  di  servizi  occorrenti  per  il funzionamento del Corpo
della Guardia di Finanza.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n.  189/1986  approva  il  regolamento di
          amministrazione della Guardia di finanza. Si  trascrive  il
          testo dell'art. 46 del regolamento:
             "Art.  46.  -  La  Guardia di finanza puo' avvalersi dei
          capitolati d'oneri generali o  speciali  in  vigore  presso
          altre  Forze armate. Ove ritenuto opportuno, formula propri
          capitolati  d'oneri  generali  o  speciali,  approvati  con
          decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di
          Stato".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle
          procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture  alla
          direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21
          dicembre 1976". Si trascrive il testo dei relativi articoli
          12 e 13:
             "Art.   12   (Capacita'  finanziaria  ed  economica  dei
          concorrenti). La dimostrazione della capacita'  finanziaria
          ed  economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita
          mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
               a) idonee dichiarazioni bancarie;
               b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
               c)  dichiarazione  concernente l'importo globale delle
          forniture e l'importo relativo alle forniture  identiche  a
          quella  oggetto  della  gara,  realizzate  negli ultimi tre
          esercizi.
             Le   amministrazioni  precisano  nel  bando  di  gara  o
          nell'invito  quali  dei   documenti   indicati   al   comma
          precedente  devono  essere  presentati  nonche'  gli  altri
          eventuali che ritengono di richiedere.
             Qualora,   per  una  ragione  giustificata,  la  impresa
          concorrente non sia in  grado  di  presentare  i  documenti
          richiesti,  essa  e' ammessa a provare la propria capacita'
          finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento
          considerato idoneo dall'amministrazione.
             Art.  13  (Capacita'  tecniche  dei  concorrenti).  - La
          dimostrazione  delle  capacita'  tecniche   delle   imprese
          concorrenti puo' essere fornita mediante:
               a)  l'elenco  delle  principali  forniture  effettuate
          durante gli ultimi tre anni,  con  il  rispettivo  importo,
          data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad
          amministrazioni, od enti pubblici,  esse  sono  provate  da
          certificati  rilasciati  o vistati dalle amministrazioni od
          enti medesimi;  se  trattasi  di  forniture  a  privati,  i
          certificati  sono  rilasciati  dall'acquirente; quando cio'
          non   sia   possibile,   e'   sufficiente   una    semplice
          dichiarazione del concorrente;
               b)  la  descrizione  dell'attrezzatura  tecnica, delle
          misure adottate per garantire  la  qualita'  nonche'  degli
          strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
               c)  l'indicazione  dei  tecnici e degli organi tecnici
          che facciano o meno parte integrante dell'impresa,  e  piu'
          particolarmente  di  quelli  incaricati  dei  controlli  di
          qualita';
               d)  campioni,  descrizioni  o  fotografie  dei beni da
          fornire, la cui autenticita' sia certificabile a  richiesta
          dell'amministrazione;
               e)  certificati  stabiliti  dagli  istituti  o servizi
          ufficiali   incaricati   del   controllo    di    qualita',
          riconosciuti  competenti,  i quali attestino la conformita'
          dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
               f)  controllo  effettuato  dall'amministrazione o, per
          suo incarico, da  un  organismo  ufficiale  competente  del
          Paese  di  residenza  del concorrente, quando i prodotti da
          fornire  sono  complessi  o,  in  via  eccezionale,  devono
          rispondere  ad  uno scopo determinato. Tale controllo verte
          sulle capacita' di produzione e, se necessario, di studio e
          di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da
          quest'ultima per controllare la qualita'.
             Nei  bandi  di  gara  o  negli inviti le amministrazioni
          devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti
          devono essere presentati o dimostrati.
             Le informazioni di cui al primo comma non possono andare
          oltre l'oggetto della fornitura  e  l'amministrazione  deve
          tener    conto   dei   legittimi   interessi   dell'impresa
          concorrente relativi alla protezione dei segreti  tecnici".