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DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/8/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1990, n. 298 (in G.U. 22/10/1990, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 26-1-1991
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216,  recante  misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del Kuwait; 
  Visto il decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  recante  misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq; 
  Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata  il  6  agosto
1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in  quanto
adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle  Nazioni  Unite,
ha forza obbligatoria per gli Stati membri; 
  Visti il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2340/90 dell'8 agosto  1990,  nonche'  la  decisione  n.  90/414  dei
rappresentanti degli Stati membri della Comunita' europea del carbone
e dell'acciaio riuniti in  Consiglio  dell'8  agosto  1990,  entrambi
pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee  del  9
agosto 1990, n. 213; 
  Viste la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 14 agosto 1990  nella  quale  viene  ribadito  l'impegno
dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalita'  e  della
sicurezza   internazionale,   nonche'   le   risoluzioni    approvate
rispettivamente dal  Senato  della  Repubblica  e  dalla  Camera  dei
deputati il 22 e 23 agosto 1990; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  le
attribuzioni  ed  i  poteri,  nonche'  il  trattamento  economico   e
assicurativo  del  personale  facente  parte  della  missione  navale
inviata nell'area del Golfo Persico  e  di  assicurare  la  copertura
finanziaria degli oneri  conseguenti,  ivi  compresi  quelli  per  le
maggiori spese di funzionamento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 agosto 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1. 
  1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonche'  ai  cittadini
stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, e'  vietata
ogni attivita' intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire
o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di  beni
di qualsivoglia genere verso il Kuwait  e  l'Iraq  o  da  tali  Stati
provenienti. 
  2. Ai soggetti di cui al comma  1  e'  fatto  altresi'  divieto  di
effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad
enti o persone in Kuwait e Iraq. 
  3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990,
n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220,  si
applicano, per quanto concerne i  cittadini  italiani,  anche  se  le
attivita' ivi menzionate sono compiute in territorio estero. 
  4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3  dei  decreti-legge  4  agosto
1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220. 
  5. Deroghe ai divieti di cui al  presente  decreto  possono  essere
autorizzate  con  la   procedura   prevista   dall'articolo   4   dei
decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220. 
 
                                                                ((2)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "In  deroga  ai  divieti  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla
legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del  decreto-legge  4  agosto
1990, n. 216, convertito, dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271  e
all'art. 1 del decreto-legge 23  agosto  1990,  n.  247,  convertito,
dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, sono consentiti: 
  a far data dall'entrata in vigore del regolamento  CEE  n.  3155/90
del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di  trasporto,
che non risultino  vietate  dal  combinato  disposto  dell'art.  1  e
dell'allegato 1 del citato regolamento CEE  n.  3155/90,  nonche'  le
prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi; 
  a far data dall'entrata in vigore del regolamento  CEE  n.  2340/90
dell'8  agosto  1990  i  pagamenti  relativi  alle  esportazioni   di
medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai  sensi  dei
regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90".