stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1990, n. 204

Regolamento recante la soppressione del consiglio di leva di Treviso e rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1991)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-8-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e,  in  particolare,  l'art.
41,  il  quale  prevede  che,  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  sono  emanate  norme  regolamentari  per   disporre   la
variazione  del  numero,  delle  sedi  e  delle  zone  di  competenza
territoriale dei consigli di leva,  in  relazione  alle  esigenze  di
servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  1964,
n. 237; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  ottobre  1987,
n. 579; 
  Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 dicembre 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 1990; 
  Considerata la necessita' di estendere la sperimentazione  in  atto
del  nuovo  modello  di   organizzazione   periferica   della   leva,
nell'intento di semplificarne le procedure e le strutture esistenti; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il consiglio di leva di Treviso, compreso nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987,  n.  579,
e' soppresso a decorrere dal 1 settembre 1990. 
  2. Il numero, le sedi e le  zone  di  competenza  territoriale  dei
consigli di  leva  sono  rideterminati  nella  tabella  allegata  che
sostituisce quella  in  allegato  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 ottobre 1987, n. 579. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 1 giugno 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MARTINAZZOLI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990 
  Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 1 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo dell'art. 41 della legge n. 191/1975 (Nuove
          norme per il servizio di leva) e' il seguente:
             "Art.  41.  - Il numero, le sedi e le zone di competenza
          territoriale dei consigli di leva di  cui  alla  tabella  A
          allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14
          febbraio 1964, n. 237 e alla tabella allegata alla presente
          legge,  possono  essere  variati con decreto del Presidente
          della Repubblica in relazione alle esigenze di servizio".
             - Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla
          leva ed il reclutamento obbligatorio  nell'Esercito,  nella
          Marina e nell'Aeronautica.
             -  Il  D.P.R.  n.  579/1987  reca: "Rideterminazione del
          numero, delle sedi e della giurisdizione  territoriale  dei
          consigli di leva".
              -  Il  comma  1  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.