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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 maggio 1990, n. 157

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

note: Entrata in vigore della legge: 22/6/1990
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Testo in vigore dal: 22-6-1990
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  62  della  legge  7  agosto  1973,  n.  519, recante
modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
superiore di sanita';
  Visto  il  proprio  decreto  29  aprile  1982, concernente il nuovo
regolamento  interno  per  l'organizzazione   ed   il   funzionamento
dell'Istituto superiore di sanita' e successive modificazioni;
  Visto  il  proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la
riformulazione del suddetto regolamento interno;
  Vista   la   proposta  del  comitato  amministrativo  dell'Istituto
medesimo  in  data  5  luglio  1988   relativamente   alla   modifica
dell'attuale struttura dell'ufficio del consegnatario, da realizzarsi
attraverso la  suddivisione  dello  stesso  in  due  distinte  unita'
strutturali  individuate  in un ufficio del consegnatario dei servizi
amministrativi e del personale e  della  biblioteca  ed  in  uno  dei
laboratori e servizi tecnici;
  Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  del comitato amministrativo
sopra richiamata;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 19 ottobre 1989;
  Vista  la  previa  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri, effettuata in data 15 dicembre 1989, ai sensi dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita' di apportare le conseguenti
variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art. 26 del proprio decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del  29
dicembre 1987 - indicato nelle premesse, e' modificato, limitatamente
alla parte concernente  l'ufficio  del  consegnatario  -  nell'ambito
della  divisione  VIII  "Contratti"  -  come  di seguito specificato:
Ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del  personale
e della biblioteca.
  Esercita  le  attribuzioni  ad  esso  demandate  dalle disposizioni
normative in vigore, in  particolare  provvedendo,  relativamente  ai
servizi  amministrativi  e  del  personale  ed  alla biblioteca, alle
scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione  ed
al  controllo  delle  attrezzature, arredi e materiali forniti per le
esigenze dei suddetti settori, nonche' alla conseguente distribuzione
nell'ambito  degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali
in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini  per  stampati  e
cancelleria;  alle  pratiche  per la vendita o cessione dei materiali
fuori uso.
  Provvede,  altresi',  alla  ricezione, al controllo e distribuzione
del materiale di cancelleria e  stampati,  nonche'  degli  arredi  di
ufficio e del materiale di consumo igienico sanitario, occorrenti per
l'intero Istituto.
          AVVERTENZE:
             Il  testo  delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  62 della legge n.
          519/1973 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 25
          agosto 1973), relativamente alla parte in cui disciplina la
          procedura per  l'emanazione  del  regolamento  interno  per
          l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Istituto
          superiore  di  sanita'  e   per   i   relativi   successivi
          aggiornamenti: "Con decreto del Ministro per la sanita', su
          proposta del comitato amministrativo e, per le  materie  di
          cui  al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato
          scientifico,  sentito  il  consiglio   dei   direttori   di
          laboratorio,  viene  emanato, entro un anno dall'entrata in
          vigore della presente legge,  il  regolamento  interno  per
          l'organizzazione  ed il funzionamento dell'Istituto; con le
          stesse modalita' si provvede ai successivi  aggiornamenti".
             Nell'ambito della procedura in questione, sulla base del
          rinvio  operato  all'art.  13,   punto   4,   della   legge
          sopracitata,  il comitato scientifico dell'Istituto formula
          le proposte di pertinenza, relativamente alle  materie  che
          riguardano  la  struttura scientifica e, in particolare, la
          costituzione  e   la   soppressione   dei   laboratori   ed
          eventualmente dei reparti.
             -   Il   D.M.   21   novembre   1987,  n.  528,  recante
          "Riformulazione     del     regolamento     interno     per
          l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Istituto
          superiore di sanita'" e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilische che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.