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LEGGE 9 aprile 1990, n. 87

Interventi urgenti per la zootecnia.

note: Entrata in vigore della legge: 13/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1991)
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Testo in vigore dal:  13-5-1990 al: 13-8-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato, tenendo anche conto in particolare del miglioramento qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno, è istituito il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un "Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico", al quale è attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
3. L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.