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REGIO DECRETO 1 dicembre 1889, n. 6509

Contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale per il Regno d'Italia. (089U6509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-12-1889 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3ª), con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravvisasse necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi, e a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del predetto Codice;
Visto il Nostro decreto 30 giugno del corrente anno, n. 6133 (serie 3ª), con cui fu approvato il testo definitivo di quel Codice e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1890;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la dichiarazione preveduta nel Capoverso dell'art. 7 del codice penale è competente la Corte d'appello (sezione degli appelli penali), e si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'appello dalle sentenze dei tribunali, in quanto siano applicabili.

La competenza è determinata dal luogo del domicilio del condannato; in mancanza di domicilio, da quello della sua residenza; in mancanza di questa, dal luogo della sua dimora.

Se non si conosca né il domicilio, né la residenza, né la dimora, è competente la corte presso la quale il pubblico ministero promuove prima il procedimento.