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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 settembre 1989, n. 339

Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal: 25-10-1989
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti;
  Visto  in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge
13  marzo  1988, n. 69, che ha disposto che, con decreto del Ministro
della  marina  mercantile  di concerto con il Ministro delle finanze,
vengano  definite  le  modalita'  di applicazione di tutte le tasse e
diritti  marittimi  vigenti  per  navi,  merci e passeggeri nel porto
franco  di Trieste in esecuzione dei principi stabiliti dall'allegato
VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947;
  Viste  le  disposizioni contenute nell'allegato VIII al trattato di
pace  di  Parigi  del  10  febbraio  1947, reso esecutivo con decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430,  ratificato  con  legge  25 novembre 1952, n. 3054, nonche' nei
decreti  n.  29  in  data 19 gennaio 1955 e n. 53 in data 21 dicembre
1959  del commissario generale del Governo italiano per il territorio
di Trieste;
  Vista  la  legge  9  febbraio  1963, n. 82, e successive modifiche,
riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella
legge  16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa
di  sbarco  e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via
marittima;
  Vista  la  legge  1›  dicembre  1981,  n.  692, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  2  ottobre  1981, n. 546, recante
disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita'
relativi  ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle
cambiali  accettate  da  aziende  ed  istituti di credito, nonche' di
adeguamento nella misura dei canoni demaniali;
  Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo
del porto di Trieste;
  Vista  la  legge  14 agosto 1971, n. 822, concernente la disciplina
delle provvidenze a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
  Considerata   la   necessita',   in   relazione   ai  principi  del
sopramenzionato  allegato  VIII  al trattato di pace di Parigi del 10
febbraio  1947,  di  eliminare,  nel  porto  franco  di  Trieste,  la
discriminazione  attualmente esistente per l'applicazione della tassa
di ancoraggio alle navi estere non equiparate in virtu' della legge 9
febbraio 1963, n. 82, nonche' della tassa erariale e tassa portuale a
seguito  dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985,
ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  emesso nell'adunanza
generale del 13 luglio 1989;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. 5203998 del 28 luglio 1989;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Nell'ambito  della  circoscrizione  del  porto di Trieste, come
definita   dall'art.  2  della  legge  9  luglio  1967,  n.  589,  le
disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente alle
attivita'  svolte  ed  alle  operazioni  compiute  nel  porto franco,
formato  dall'insieme  dei  comprensori dei punti franchi istituiti o
che saranno istituiti secondo norme di legge.
  2.  Si  applicano  nel  porto  franco,  per quanto non disposto dal
presente regolamento, le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n.
82, e degli articoli da 6 a 10 della legge 4 agosto 1971, n. 822.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 69/1988 e'
          il  seguente:  "2.  Al  fine  di  tener  conto  del   ruolo
          internazionale  del porto franco di Trieste, in armonia con
          la  funzione  statutaria  fissata  dall'allegato  VIII  del
          trattato  di  pace  di  Parigi  del  10 febbraio 1947, reso
          esecutivo con  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge
          25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1  non
          si  applica  altresi'  in  detto  scalo.  Le  modalita'  di
          applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi  vigenti
          per  navi,  merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno
          definite con decreto del Ministro della marina  mercantile,
          di  concerto  con  il Ministro delle finanze, in esecuzione
          dei principi stabiliti dal suddetto allegato".
             -  L'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le
          Potenze alleate  ed  associate,  firmato  a  Parigi  il  10
          febbraio  1947 e reso esecutivo con D.L.C P.S. n. 1430/1947
          (in suppl. ord. alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  24
          dicembre  1947),  ratificato  con  legge  n.  3054/1952 (in
          Gazzetta Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1953),  reca:
          "Strumento relativo al porto franco di Trieste".
             -  Il  decreto  del  commissario  generale  del  Governo
          italiano per il territorio di Trieste n. 29 del 19  gennaio
          1955  (in  Bollettino  ufficiale  n. 3 del 21 gennaio 1955)
          reca:  "Disposizioni  concernenti  i   punti   franchi   di
          Trieste".
             -  Il  decreto  del  commissario  generale  del  Governo
          italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 21 dicembre
          1959  (in  suppl.  ord.  del 24 dicembre 1959 al Bollettino
          ufficiale n. 36 del 21 dicembre 1959) reca: "Istituzione di
          un  punto  franco nel comprensorio del porto industriale di
          Trieste".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 589/1967 e' il
          seguente:
             "Art.  2 (Circoscrizione). - La circoscrizione dell'Ente
          comprende l'intero ambito portuale di  Trieste  che  va  da
          Punta  Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio
          marittimo e gli specchi acquei antistanti  il  comprensorio
          dell'Ente Porto Industriale".
             - Il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge n.
          822/1971 e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Le navi che compiono nel porto di Trieste,
          operazioni  di  commercio   possono   essere   assoggettate
          dall'Ente  porto  al pagamento della tassa supplementare di
          ancoraggio di cui all'art. 23 della legge 9 febbraio  1963,
          n. 82.
             La  tassa e' dovuta nella misura non superiore a lire 10
          per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo,  salvo
          quanto disposto al successivo art. 7.
             Art.  7.  -  Per le navi di stazza netta non superiore a
          100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la
          tassa   supplementare  e'  pagata  una  sola  volta  ed  ha
          validita' fino alla scadenza  della  tassa  di  ancoraggio.
          Essa  parimenti  e' pagata una sola volta dai rimorchiatori
          unitamente alla tassa si ancoraggio ed e' liquidata con  il
          criterio  indicato nell'art. 7 della legge 9 febbraio 1963,
          n. 82.
             Art.  8.  -  La tassa supplementare di ancoraggio non e'
          dovuta per le navi che nel porto di Trieste  compiono  solo
          operazioni  di imbarco o di sbarco da passeggeri ne' per le
          navi addette ai servizi marittimi del porto,  quando  siano
          esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.
             Art.  9.  - L'ammontare della tassa di cui al precedente
          art. 6 e'  determinato  dal  consiglio  di  amministrazione
          dell'Ente  autonomo  del  porto  di  Trieste  con  delibera
          soggetta  all'approvazione  del  Ministero   della   marina
          mercantile,  ai  sensi  dell'art.  14  della legge 9 luglio
          1967, n. 589.
             Art.  10.  -  Il  provento  della tassa supplementare di
          ancoraggio nel porto di Trieste e' devoluto al locale  Ente
          autonomo   del  porto.  Esso  e'  accertato  dall'autorita'
          marittima,  riscosso  a  cura  dell'amministrazione   della
          dogana  e  corrisposto  all'Ente  al  netto  delle spese di
          esazione da versare all'erario".