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DECRETO-LEGGE 2 settembre 1989, n. 315

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/09/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1989)
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Testo in vigore dal: 9-9-1989
al: 7-11-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia  di  reclutamento  del  personale  della scuola, in relazione
all'esigenza   di  provvedere,  con  la  dovuta  tempestivita',  alla
copertura  dei  posti  vacanti  con  personale  di  ruolo, in modo da
assicurare   l'ordinato  avvio  e  svolgimento  dell'anno  scolastico
1989-1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto con i Ministri del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  tesoro  e per la
funzione pubblica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole
di  istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.
  2.  L'inquadramento  e' disposto secondo i criteri di anzianita' di
cui  all'articolo  15, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il
personale  interessato ha la sede di titolarita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi
compresa  la  determinazione  delle  relative dotazioni organiche, si
applicano  le  disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali
del personale docente.
  4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione  nei  riguardi  del  personale
docente di cui al presente articolo.
  5.  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio
dell'anno  scolastico  successivo  a  quello  in  corso  alla data di
entrata in vigore del presente decreto.