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DECRETO-LEGGE 13 luglio 1989, n. 253

Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/7/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1989)
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Testo in vigore dal:  16-7-1989 al: 13-9-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la concreta attuazione degli interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;
Ritenuta, altresì, la necessità di coordinare i predetti interventi con quelli già in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse.
A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie.
L'elenco degli interventi e delle opere, con i relativi importi e tempi di attuazione, viene trasmesso dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ove il sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In caso di mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non vengano attuati dai soggetti competenti nei termini prefissati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente, ovvero mediante propri delegati, ed a spese del soggetto inadempiente avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero della struttura del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.