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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1989, n. 258

Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1989
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Testo in vigore dal: 4-8-1989
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche relativo
all'organizzazione comune di mercato nel  settore  del  latte  e  dei
prodotti  lattiero-caseari,  ed  in  particolare  l'art. 5-quater che
istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;
  Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche che fissa
norme generali  per  l'applicazione  del  prelievo  di  cui  all'art.
5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  1546/88  che  ha  sostituito  il
regolamento CEE n. 1371/84 che contiene le modalita' di  applicazione
del  prelievo  supplementare di cui all'art. 5-quater del regolamento
CEE n. 804/68;
  Visto il regolamento CEE n.1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978
e successive modificazioni concernente le associazioni dei produttori
e le relative unioni;
  Vista   la   legge  20  ottobre  1978,  n.  674,  contenente  norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli;
  Vista  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla documentazione
amministrativa e alla legalizzazione ed autenticazione delle firme;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  del  30  settembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'8  ottobre  1985,  n.  237,
contenente  disposizioni per la rilevazione dei quantitativi di latte
consegnati  dai  produttori  agli  "acquirenti"  e  dei  quantitativi
venduti  direttamente  dai produttori ai consumatori finali nel 1983,
ai fini dell'applicazione dell'art. 5-quater del regolamento  CEE  n.
804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;
  Visti  i  decreti  ministeriali  8  novembre  1984 e 25 marzo 1986,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  n.  313  del  14  novembre  1984 e n. 80 del 7 aprile 1986,
relativi ai criteri e modalita' per la concessione di una  indennita'
ai  produttori  che  si  impegnano  ad abbandonare definitivamente la
produzione lattiera;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1987, n.  57,  che  ha  accertato  la
sussistenza  nell'Unione  nazionale fra le associazioni di produttori
agricoli  denominata  "Unione  nazionale  fra  le   associazioni   di
produttori  di  latte  bovino  -  U.N.A.LAT.", dei requisiti previsti
dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  11  aprile 1988, n. 150,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1988, n.  109, con
il  quale  sono  stati assegnati all'U.N.A.LAT., alle associazioni di
produttori non aderenti all'U.N.A.LAT. ed ai produttori  singoli  non
aderenti ad alcuna associazione i quantitativi di riferimento;
  Considerato che l'U.N.A.LAT. e le associazioni di produttori di cui
all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84, sono titolari
a  tutti  gli effetti dei quantitativi di riferimento come se fossero
produttori singoli;
  Ritenuta,  altresi'  la  necessita' di rappresentare alla succitata
U.N.A.LAT.,   alle   associazioni   di   produttori   non    aderenti
all'U.N.A.LAT.,   ai   produttori   singoli  non  associati  ed  agli
acquirenti, gli adempimenti previsti agli articoli 4- bis  e  6-  bis
del   regolamento   CEE   n.  857/84,  nonche'  quelli  previsti  dal
regolamento CEE n. 1546/88;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato pronunciato nella adunanza
generale n. 17/89 del 17 aprile 1989;
                              E M A N A
                       il presente regolamento:
                               Art. 1.
  L'U.N.A.LAT.,  e  le associazioni di produttori di cui all'art. 12,
lettera  c),   del   regolamento   CEE   n.   857/84   non   aderenti
all'U.N.A.LAT.,  in  seguito  denominate "associazioni", i produttori
non associati alle  predette  associazioni,  gli  acquirenti  di  cui
all'art.  12,  lettera  e),  del  regolamento  CEE n. 857/84, ai fini
dell'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dalla  regolamentazione
comunitaria  citata  nelle  premesse,  riguardante l'applicazione del
prelievo supplementare sul latte  di  vacca,  devono  attenersi  alle
disposizioni contenute nel presente regolamento.