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DECRETO-LEGGE 14 giugno 1989, n. 230

Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 282 (in G.U. 08/08/1989, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1996)
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Testo in vigore dal: 30-8-1989
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  provvedere
all'amministrazione ed alla destinazione dei beni confiscati ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno, delle finanze,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo  2-quinquies
e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale  dispone  il
sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale  nomina  il
giudice delegato alla procedura e  un  amministratore.  ((Qualora  il
provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il  reato  di
cui all'articolo 416- bis del codice penale, la  nomina  del  giudice
delegato  alla  procedura  e  dell'amministratore  e'  disposta   dal
presidente  del  tribunale)).  L'amministratore  ha  il  compito   di
provvedere alla custodia, alla  conservazione  e  all'amministrazione
dei beni sequestrati anche  nel  corso  degli  eventuali  giudizi  di
impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. 
  2. Il giudice delegato puo' adottare nei  confronti  della  persona
sottoposta alla  procedura  e  della  sua  famiglia  i  provvedimenti
indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando
ricorrano le condizioni ivi previste. Egli puo' altresi'  autorizzare
l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da
tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare,
se possibile, la redditivita' dei beni. 
  3. L'amministratore e' scelto tra gli  iscritti  negli  albi  degli
avvocati, dei procuratori legali, dei dottori  commercialisti  e  dei
ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, puo'
essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle
suddette qualifiche professionali. 
  4. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".