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DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 201

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/05/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 262 (in G.U. 29/07/1989, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1989)
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Testo in vigore dal: 30-5-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i
flussi di cassa della Tesoreria statale, nonche' di ridurre le  spese
per l'acquisto di beni e servizi delle  amministrazioni  centrali  ed
aziende autonome dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. I tesorieri delle regioni e delle unita' sanitarie  locali  sono
autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme  statutarie,
anticipazioni straordinarie di cassa  entro  il  limite  dell'importo
della spesa sanitaria relativa agli anni 1985  e  1986,  finanziabile
con operazioni di mutuo con la Cassa depositi  e  prestiti  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  19  settembre  1987,  n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
456, al netto  delle  somme  gia'  erogate  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'anticipazione  e'  attivata  da  ogni  singolo  tesoriere  per
l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a
quelli delle unita' sanitarie locali. L'ammontare  complessivo  delle
anticipazioni non potra' superare l'importo autorizzato dal Ministero
del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31  dicembre  1989  alle
anticipazioni si applicano le condizioni  previste  dalle  rispettive
convenzioni di tesoreria, con  onere  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  3. Le anticipazioni sono versate a cura  dei  tesorieri,  in  unica
soluzione, sul conto  corrente  generale  infruttifero  che  ciascuna
regione intrattiene con la Tesoreria  centrale  dello  Stato  e,  per
quanto  riguarda  le  unita'  sanitarie  locali,   nelle   rispettive
contabilita'  speciali  infruttifere  aperte  presso  le  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato. 
  4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma
2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma  1  e
dell'articolo  2  del  decreto-legge  30  novembre  1988,   n.   514,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23. 
  5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle  unita'  sanitarie
locali, nei confronti dei rispettivi  tesorieri,  in  relazione  alle
anticipazioni concesse, e' assunta a carico del bilancio dello  Stato
ed e' regolata, entro il limite  di  lire  3.000  miliardi,  mediante
rilascio ai tesorieri di titoli di Stato  aventi  valuta  1›  gennaio
1990 e al tasso di interesse nonche'  alle  condizioni  di  emissione
pari a quelli vigenti sul mercato, per  titoli  corrispondenti,  alla
data stessa.