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LEGGE 25 maggio 1989, n. 190

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonchè sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio

note: Entrata in vigore della legge: 28/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2010)
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Testo in vigore dal:  28-5-1989 al: 26-3-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.