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LEGGE 5 maggio 1989, n. 171

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 27/05/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal: 27-5-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  2.  -  1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non
superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in  serie  la
dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             La legge n. 50/1971, modificata dalle leggi n. 51/1976 e
          n.  193/1986, reca: "Norme sulla navigazione da diporto".
          Nota all'art. 1:
             Per  il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al
          titolo.