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DECRETO-LEGGE 5 maggio 1989, n. 164

Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/05/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1989, n. 247 (in G.U. 07/07/1989, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1989)
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Testo in vigore dal:  9-5-1989 al: 7-7-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di misure sociali per far fronte ai problemi occupazionali delle imprese delle ditte che operano nell'indotto portuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di quattro mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le quali versino in stato di grave crisi, determinato dalla contrazione dei traffici marittimi, e che ne facciano domanda al Ministero della marina mercantile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1, il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a 5.000.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 34 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.