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LEGGE 3 aprile 1989, n. 123

Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.

note: Entrata in vigore della legge: 26/04/1989
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Testo in vigore dal: 26-4-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge
26 febbraio  1963,  n.  290,  assume  la  denominazione  di  Istituto
nazionale di studi verdiani.
  2. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
sottoposto alla vigilanza  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali  a  norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in
Parma.
  3.   L'Istituto  tutela  e  valorizza  l'opera  di  Giuseppe  Verdi
nell'ambito della storia e della cultura italiana  e  internazionale.
In particolare:
    a)  provvede  alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle
varie documentazioni inerenti all'attivita' e alla vita  di  Giuseppe
Verdi,  nonche'  delle altre documentazioni, in primo luogo musicali,
afferenti al filone culturale verdiano;
    b)  promuove  ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella
cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi  anche
contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;
    c)  sviluppa  attivita'  di promozione culturale ed educativa nel
settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;
    d)  effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla
formazione professionale e alle tecniche di esecuzione  con  riguardo
ai  livelli  di operativita' specialistica d'intesa, se del caso, con
altri  enti  che  abbiano  competenza  in   materia   di   formazione
professionale;
    e)  presta  consulenza  scientifica  e collaborazione ad istituti
culturali italiani e stranieri.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  290/1963,  abrogata dall'art. 12 della
          presente legge, reca: "Istituzione a Parma di  un  Istituto
          di  studi  verdiani".  Con l'art. 1 della predetta legge n.
          290/63, del quale si  omette  la  pubblicazione,  e'  stato
          istituito   l'Istituto   in   parola,  sottoponendolo  alla
          vigilanza del Ministero della  pubblica  istruzione,  e  ne
          sono stati determinati gli scopi.
             -  La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di
          contributi statali ad enti culturali".