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DECRETO-LEGGE 24 marzo 1989, n. 107

Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/03/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1989, n. 180 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1989)
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Testo in vigore dal: 29-3-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
rinvio delle elezioni per il  rinnovo  dei  consigli  giudiziari,  in
considerazione dei molteplici adempimenti cui essi sono tenuti per la
tempestiva e puntuale entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, previste per
la prima  domenica  del  mese  di  aprile  dell'anno  1989,  a  norma
dell'articolo  1,  primo  comma,  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  264,  come  sostituito
dall'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
1967, n. 214, si terranno la prima domenica del mese di  ottobre  del
medesimo anno 1989.