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LEGGE 27 febbraio 1989, n. 82

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-1989 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, è sostituita dalla seguente:
" a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva purché:
non abbiano superato il ventottesimo anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;
siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;
siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;
siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 7 del D.L.L. n. 857/1945 è il seguente:
"Art. 7. - Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali:
a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva purché:
non abbiano superato il ventottesimo anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;
siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;
siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto; siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;
b) i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui al precedente paragrafo a).". ___________