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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 37

Contenimento della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore della legge: 10-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal: 27-11-1990
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
            Misure in materia di assistenza farmaceutica 
 
  1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti  del  prezzo
delle specialita'  medicinali  comprese  nel  prontuario  terapeutico
nazionale. 
  2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28
febbraio 1989 alla individuazione  della  confezione  ottimale  delle
specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale,
in funzione  del  ciclo  di  terapia.  Il  CIP  ridetermina  entro  i
successivi sessanta giorni il prezzo delle  nuove  confezioni,  sulla
base  dei  parametri  adottati  per  le  confezioni  sostituite,  con
riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento. 
  3. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1987,   n.   443,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione  ai
principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma,  della  legge
23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del  disposto  dell'articolo
32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.  730,  nonche'  del
piano di settore e del decreto del Ministro della sanita'  13  aprile
1984,  pubblicato  nel  supplemento   straordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro  il  31  dicembre
1989 alla revisione del  prontuario  terapeutico  nazionale,  secondo
quanto stabilito dalla legge 11  marzo  1988,  n.  67,  ed  emana  il
relativo decreto. ((1)) 
  4. Nel prontuario  terapeutico  nazionale  devono  comunque  essere
rappresentate le  categorie  di  sostanze  farmacologicamente  attive
nella prevenzione  e  cura  di  patologie  esistenti  sul  territorio
nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco
procede alla revisione delle indicazioni  terapeutiche  di  tutte  le
specialita'  medicinali  registrate.  Entro  il  30  giugno  1989  il
Ministro  della  sanita'  riferisce   alle   competenti   commissioni
parlamentari sull'andamento dei lavori della  commissione  consultiva
unica del farmaco. 
  5.  Le  specialita'  medicinali   corrispondenti   alle   categorie
terapeutiche di cui all'articolo 6 del  decreto  del  Ministro  della
sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile  1984,  indicate  nell'elenco
allegato al decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  luglio  1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1  agosto  1988,  sono
sottoposte alla valutazione della commissione  consultiva  unica  del
farmaco,  perche'  indichi  entro  il  28  febbraio  1989  quelle  da
escludere dal prontuario terapeutico nazionale. 
  6. Entro la  stessa  data,  la  commissione  consultiva  unica  del
farmaco individua le specialita' medicinali attualmente inserite  nel
prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui
al comma 5, e indica quelle da escludere dal  prontuario  terapeutico
nazionale. 
  7.  L'esclusione  dal  prontuario   terapeutico   nazionale   delle
specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto  a  decorrere
dal 30 giugno 1990. ((1)) 
  8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei
farmaci galenici inclusi  nel  prontuario  terapeutico  nazionale  e'
prorogato al 31 marzo 1989.  Scaduto  tale  termine  senza  esito,  i
prezzi  sono  fissati  entro  il  30  giugno  1989  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita'. I farmacisti sono tenuti a  rifornirsi  entro  i  successivi
novanta giorni dei galenici inclusi  nell'elenco  minimo  individuato
con decreto del Ministro della sanita'. Il Ministero  della  sanita',
attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti
i medici le disponibilita' dei galenici  e  le  relative  indicazioni
terapeutiche. 
  9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta  e'  abrogato
nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate
con decreto del Ministro della sanita', adeguatamente certificate dal
medico di famiglia. 
  10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si  dotano  del  sistema  di  controllo  delle
prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica.  In  caso  di
mancato adempimento si provvede  ai  sensi  dell'articolo  5,  quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro
della sanita'. 
  11. A partire dal 1 gennaio 1989 viene adottato il  codice  fiscale
come numero distintivo dei cittadini nei  rapporti  con  il  Servizio
sanitario nazionale. Per i cittadini  che  ne  sono  sprovvisti  tale
adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno  stabiliti  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  della
sanita' e con il Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con  lo
stesso   decreto   sono   impartite   disposizioni   per    agevolare
l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la  collaborazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali. 
  12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del
nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici
dipendenti  e  convenzionati  utilizzano  i  tesserini  plastificati,
contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini  dal  Ministero
delle finanze e  all'uopo  saranno  dotati,  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il  30  giugno
1989.  Per  i  cittadini  non  ancora  in  possesso   del   tesserino
plastificato e fino a quando non sara' ad essi rilasciato, le  stesse
operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente.  Con  decreto
del Ministro della sanita' sono determinati i termini e le  modalita'
d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del  Servizio  sanitario
nazionale. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 25 novembre 1989, n.  382,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8, ha disposto (con l'art. 1,  comma  5)
che "Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo  1,  comma  7,
della legge 1 febbraio 1989, n. 37,  e'  anticipato  al  31  dicembre
1989."