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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1989, n. 2

Differimento di termini in materia di opere pubbliche, calamità naturali e servizi pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1989)
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Testo in vigore dal:  10-1-1989 al: 10-3-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini stabiliti da disposizioni legislative per consentire la prosecuzione dell'attività in materia di opere pubbliche, calamità naturali e servizi pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la semplificazione e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, da ultimo prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è differita al 31 dicembre 1989.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali, da ultimo prorogate dall'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è differita al 31 dicembre 1989.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, concernenti l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, da ultimo prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è differita al 31 dicembre 1989. Alla relativa spesa, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dello stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al presente comma.
4. L'efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è differita al 31 dicembre 1989, in conformità con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.