stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 12 luglio 1888, n. 5564

Che stabilisce il Ruolo organico degli usceri presso il Tribunale supremo di Guerra e marina. (088U5564)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  24-8-1888 al: 30-6-1897
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge in data 19 giugno 1888, N. 5456 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ruolo organico degli uscieri presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina è il seguente:

1 Capo usciere, stipendio annuo L. 1400
1 Usciere id. » 1300
1 Usciere id. » 1200
1 Usciere id. » 1100
1 Usciere id. » 1000