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LEGGE 10 giugno 1888, n. 5458

Concernente i reclami, i ricorsi, le opposizioni, ecc. per l'imposta di ricchezza mobile, per quella sui fabbricati, e norme relative. (088U5458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le decisioni delle Commissioni di prima e di seconda istanza sui reclami per l'imposta di ricchezza mobile e per quella sui fabbricati devono essere notificate al contribuente, per mezzo del sindaco, entro sessanta giorni dalla comunicazione fattane all'agente delle imposte.

Le decisioni non notificate nel detto termine diventano definitive per l'Amministrazione, salvo che l'agente provi mediante l'elenco restituito dal sindaco, di averle trasmesse al sindaco medesimo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

È però in facoltà del contribuente d'impugnarle nei venti giorni dalla ricevuta notificazione. Scorso questo termine senza impugnazione le decisioni diventano definitive anche

per il contribuente.