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LEGGE 1 marzo 1888, n. 5238

Concernente il rimboscamento ed il rinsodamento dei terreni montuosi, e norme da seguirsi. (088U5238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1888
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero di agricoltura, industria e commercio  promuovera'  il
rimboscamento od il rinsodamento dei terreni  montuosi  nel  fine  di
guarentire la consistenza del suolo e  di  regolare  il  corso  delle
acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi. 
 
  Il Ministero promuovera' del pari sul lido del mare  l'imboscamento
delle dune incolte.