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DECRETO-LEGGE 4 novembre 1988, n. 465

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/11/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1988, n. 556 (in G.U. 02/01/1989, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2011)
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Testo in vigore dal:  5-11-1988 al: 2-1-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, connesse anche alle imminenti manifestazioni sportive di rilevanza mondiale che si svolgeranno in Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti, del commercio con l'estero, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e riservato ai territori del Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:
a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, alla creazione di parchi e spazi verdi, alla ristrutturazione di aree ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale.
3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;
b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;
c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;
d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;
e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;
f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;
g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;
h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
l) la compatibilità con gli strumenti urbanistici.
5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'articolo 2 consta di:
a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;
b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.