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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1988, n. 450

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/10/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1988)
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Testo in vigore dal:  25-10-1988 al: 24-12-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il completamento del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare misure connesse ad interventi straordinari dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.
2. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.
3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.
4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.
5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.
6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.
9. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.
10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.