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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1988, n. 445

Interventi urgenti a tutela del diritto di difesa.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/10/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1988, n. 535 (in G.U. 21/12/1988, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1988)
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Testo in vigore dal: 22-10-1988
al: 21-12-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche alla vigente disciplina in tema di presentazione dei motivi
di appello avverso le sentenze penali, al fine di consentire il  piu'
ampio esercizio del diritto di difesa in relazione alla  impugnazione
di sentenze di particolare complessita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 ottobre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza  pronunciata  in
seguito a dibattimento che sia stata depositata in  cancelleria  dopo
il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro  venti  giorni
dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono  essere
presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice d'appello, dove
le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia.  I  nuovi
motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile
e la loro presentazione non pregiudica ne' ritarda  le  attivita'  di
cui ai primi tre commi dell'articolo 517.".