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LEGGE 30 settembre 1988, n. 425

Modifica all'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.

note: Entrata in vigore della legge: 22/10/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-10-1988 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, è sostituita dalla seguente:
" b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli 'antisom' in dotazione ai reparti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
Il testo vigente del primo comma dell'art. 3 della legge n. 968/1957, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"I reparti dell'aviazione 'Antisom' sono costituiti:
a) da personale dell'Aeronautica militare;
b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli "antisom" in dotazione ai reparti;
c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di 'specialista aeronauticò rilasciato dall'Aeronautica militare.
Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro".

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