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DECRETO-LEGGE 5 settembre 1988, n. 390

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/09/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1988, n. 464 (in G.U. 04/11/1988, n.259).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/1988)
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Testo in vigore dal: 7-9-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di edilizia  scolastica,  al  fine  di  assicurare  la  piena
utilizzazione  dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 1986, n. 488, nonche' di
accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione
delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11;
  Considerato   che   gli  interventi  di  edilizia  scolastica  sono
necessari per assicurare la piena efficienza del servizio  scolastico
e  che  debbono  altresi'  essere predisposti in tempo utile rispetto
all'inizio dell'anno scolastico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 1988;
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa  di  un'organica  disciplina  da  definire  con  una
legge-quadro  sull'edilizia  scolastica  e  al  fine  di   assicurare
prioritariamente  la  piena  e  razionale  utilizzazione di tutti gli
edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte  di
essi  a  scuole  di  tipo  diverso  da  quello  per  il  quale l'ente
proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore
agli  studi,  d'intesa  con  gli  enti locali competenti e sentito il
consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un  piano  di
utilizzazione  di  tutti gli edifici e locali scolastici disponibili,
tenuto  conto  delle  esigenze  connesse  con  la  consistenza  della
popolazione  scolastica,  anche  nel  quinquennio  successivo, con la
formazione  delle  classi  e  con  lo  svolgimento  delle  specifiche
attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola.
  2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione.
  3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da
utilizzare, qualora si tratti  di  enti  diversi,  sono  regolati  da
apposita  convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso
gratuito.
  4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti
in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi  e  con  le  modalita'
stabilite.