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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 giugno 1988, n. 372

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, sui criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/09/13
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Testo in vigore dal: 13-9-1988
                    IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                     STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
  Visto  l'art.  12,  comma  2,  della legge 1› marzo 1986, n. 64, il
quale prevede che  alle  piccole  e  medie  imprese  meridionali  che
acquisiscono i servizi reali e' riconosciuto un contributo sulla base
dei criteri e delle modalita' fissati dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno;
  Visto  il  proprio  decreto 15 marzo 1988, n. 222, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1988, con il quale sono stati
fissati i predetti criteri e modalita';
  Attesa  la  necessita' di adeguare le disposizioni di cui al citato
decreto alla particolare natura ed attivita' delle imprese  edili  ed
agricole,  tenendo  conto  delle  specifiche  esigenze  connesse alla
relativa normativa;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  secondo  periodo  del  secondo  comma  dell'art.  1 del decreto
ministeriale 15 marzo 1988 citato nelle premesse  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Tali  imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al
punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o  nel  ramo  delle
industrie  delle  costruzioni  e  delle installazioni di impianti per
l'edilizia".
  L'ultimo comma dello stesso art. 1 del citato decreto e' sostituito
dal seguente:
  "I  soggetti  beneficiari  e  le  imprese  che forniscono i servizi
devono  essere  iscritti  alla  camera   di   commercio,   industria,
artigianato  ed  agricoltura  o,  se trattasi di imprese agricole, al
Servizio  dei  contributi  agricoli  unificati,  da  almeno  un  anno
precedente la data di presentazione della domanda".
  I  punti numeri 5), 6), 7) e 8) dell'ultimo comma dell'art. 3 dello
stesso decreto, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
   "5)  certificato  attestante  che  il  richiedente  e' iscritto da
almeno un anno alla Camera di commercio o al Servizio dei  contributi
agricoli unificati;
   6)   per   le  imprese  industriali,  commerciali  e  di  servizi,
certificato dell'ispettorato del lavoro attestante  il  numero  degli
addetti  impiegati  stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda;
   7)  situazione  patrimoniale  (alla data piu' recente possibile) o
volume di affari risultante dalla posizione fiscale;
   8)   certificato   del   tribunale  attestante  la  vigenza  della
richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di
imprese  agricole  certificato  catastale di data non anteriore a tre
mesi o copia del contratto di affitto del fondo;".
  Il  punto  n. 3 della lettera F) dell'allegato relativo allo schema
di modulo di domanda e' sostituito dal seguente:
   "3)  non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario
ed organizzativo, con altre imprese, tali da  configurare  le  stesse
come   appartenenti   ad   un  medesimo  gruppo  imprenditoriale  che
complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 25 giugno 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                          _________________
 
                                      NOTE
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             La   legge   n.   64/1986   reca:  "Disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
 
          Note all'articolo unico:
             -  Il  testo  dell'art.  1  del  D.M.  n. 222/1988, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  1.  (Soggetti  beneficiari).  - Il contributo per
          l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 12,  comma
          1,  della legge 1› marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI
          8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio  1986,  indicate
          nelle  premesse,  emanate  ai sensi dei commi 1 e 2 di tale
          articolo,  e'  concedibile   alle   imprese   agricole   ed
          artigiane, anche in forma associata, nonche' alle piccole e
          medie imprese industriali,  commerciali,  turistiche  e  di
          servizi,  che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono
          l'attivita' nei relativi territori.
             Agli effetti del presente decreto si considerano piccole
          e  medie  imprese  industriali  le  imprese  con   capitale
          investito  (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi
          ammortamenti) non superiore a 50 miliardi  di  lire  e  con
          meno  di  300  dipendenti,  o di 200 dipendenti nel caso di
          imprese edili. Tali imprese devono operare  rispettivamente
          nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16
          luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni  e
          delle installazioni di impianti per l'edilizia.
             Sono  da considerare piccole e medie imprese commerciali
          quelle che impiegano complessivamente, anche  al  di  fuori
          dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti
          inferiore a 300.
             Sono  da  considerare piccole e medie imprese turistiche
          quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10
          miliardi.
             Sono  da  considerare piccole e medie imprese di servizi
          quelle che presentano  un  fatturato  non  superiore  a  50
          miliardi e impiegano non piu' di 100 addetti.
             Il  capitale  investito  e'  quello che risulta ad epoca
          immediatamente precedente la data  di  presentazione  della
          domanda; il numero dei dipendenti e' quello medio impiegato
          stabilmente,  riscontrato  nell'esercizio   precedente   la
          presentazione della domanda.
             Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere
          tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da  configurare
          le   stesse   come   appartenenti  ad  un  medesimo  gruppo
          imprenditoriale  che  complessivamente  superi   i   limiti
          sopraindicati.
            I  soggetti  beneficiari  e  le  imprese che forniscono i
          servizi devono essere iscritti alla  Camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  o, se trattasi di
          imprese  agricole,  al  Servizio  dei  contributi  agricoli
          unificati,   da  almeno  un  anno  precedente  la  data  di
          presentazione della domanda".
            La delibera CIPI 16 luglio 1986, richiamata nell'articolo
          soprariportato,  e'   stata   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986.
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  medesimo  decreto, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 3 (Presentazione della domanda). - La richiesta di
          con  tributo  viene  presentata  dall'impresa  con  domanda
          all'Agenzia   per   la   promozione   dello   sviluppo  del
          Mezzogiorno e ad uno degli  istituti  di  credito  a  medio
          termine  abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli
          istituti meridionali di credito speciale.
             La  domanda,  compilata  secondo  l'allegato  schema  di
          modulo, e' presentata all'Agenzia e ad uno  degli  istituti
          sopraindicati  nel  termine  di  due  mesi  dalla  data  di
          emissione delle fatture e, in caso di pagamenti  effettuati
          in  piu'  soluzioni,  dalla  data della fattura relativa al
          saldo,  alla  quale  devono  essere  allegate  le   fatture
          parziali emesse in precedenza.
             Al  modulo  di  domanda deve essere allegata la seguente
          documentazione:
              1)  sintetica  relazione  in cui vengono esplicitati la
          corrispondenza  del  servizio   richiesto   ai   fabbisogni
          derivanti  dalle  politiche  di  sviluppo  dell'impresa;  i
          contenuti   del   servizio   acquistato;    l'articolazione
          dettagliata  delle  spese  sostenute  con l'indicazione dei
          parametri unitari di costo utilizzati, nonche' i  risultati
          conseguiti attraverso il servizio;
              2)  le  fatture  debitamente  quietanzate  dei  servizi
          ricevuti;
              3)  certificato attestante che la sede legale ovvero il
          domicilio  del  richiedente  e  la  relativa  impresa  sono
          localizzati nel Mezzogiorno;
              4)  copia  autenticata  dello  statuto  vigente o patti
          sociali;
              5)   certificato   attestante  che  il  richiedente  e'
          iscritto da almeno un anno alla Camera di  commercio  o  al
          Servizio dei contributi agricoli unificati;
              6)   per  le  imprese  industriali,  commerciali  e  di
          servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante
          il  numero  degli  addetti impiegati stabilmente nei dodici
          mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
              7)  situazione  patrimoniale  (alla  data  piu' recente
          possibile) o volume di affari  risultante  dalla  posizione
          fiscale;
              8)  certificato  del  tribunale  attestante  la vigenza
          della richiedente, i rappresentanti  legali  e  i  relativi
          poteri;  nel caso di imprese agricole certificato catastale
          di data non anteriore a tre mesi o copia del  contratto  di
          affitto del fondo;
              9)    copia,   autenticata   dal   competente   ufficio
          tributario,   dell'ultima   dichiarazione    dei    redditi
          presentata;
              10)  dichiarazione  del  legale  rappresentante,  nella
          forma  sostitutiva  di  notorieta',   attestante   la   non
          esistenza  di  rilevanti legami economico-finanziari con le
          imprese che forniscono i servizi;
              11)  dichiarazione  dell'impresa che fornisce i servizi
          per i quali si chiede il contributo, di non  averli  a  sua
          volta acquistati e che comunque, qualora cio' sia avvenuto,
          che tali servizi  non  sono  stati  oggetto  di  contributo
          all'atto del predetto acquisto".
             -  Il  testo  dell'allegato  allo  stesso  decreto, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: