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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 luglio 1988, n. 350

Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1988
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Testo in vigore dal: 1-9-1988
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  12, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,  n.
638,  con  il  quale  il  Ministro  della  sanita'  e' autorizzato ad
adottare disposizioni per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale
di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
  Visto  l'art.  24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede
l'impegno dei  sanitari  convenzionati  a  fornire  informazioni  sui
servizi  prestati  anche  mediante  i  predetti  ricettari  a lettura
automatica;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n.  531,
che   impone,   ai  fini  della  prescrizione  o  della  proposta  di
prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio  sanitario  nazionale,
l'impiego  di modulari standardizzati e a lettura automatica definiti
con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
  Tenuto conto che il medesimo art. 2, comma 2, della citata legge n.
531/87 pone a carico delle regioni le attivita' di approvvigionamento
del  modulario  in questione, demandando al Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  la
determinazione    delle   modalita'   di   intervento   dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento stesso;
  Considerato  che  l'intervento  si  propone  l'obiettivo di rendere
possibile la rilevazione  sistematica  dei  dati  delle  prescrizioni
mediche  mediante  apparecchiature  di  lettura  ottica  automatica e
secondo modalita' standardizzate per fini di rigoroso controllo della
spesa sanitaria nonche' di valutazione della qualita' dell'assistenza
e che pertanto si inquadra nei programmi di realizzazione del sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale;
  Valutata  la  opportunita'  di introdurre nella fase di stampa e di
distribuzione del ricettario sistemi di sicurezza idonei a concorrere
nell'azione  di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario
nazionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  A  decorrere dal 1› gennaio 1989 la prescrizione di specialita'
medicinali e di galenici, la proposta  di  ricovero  ospedaliero,  la
richiesta  di  prestazioni specialistiche e di cure termali, comunque
erogabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  presso  strutture   a
gestione  diretta  o  convenzionate,  sono  effettuate esclusivamente
mediante l'impiego di ricettari con caratteristiche di lettura ottica
automatica  e  di  sicurezza  conformi alle prescrizioni del presente
decreto.
  2.  Il ricettario di cui al comma precedente e' impiegato anche per
la prescrizione di prestazioni afferenti  all'assistenza  integrativa
nonche'  per  le  certificazioni previste dalle vigenti disposizioni,
con esclusione di quelle di cui all'art. 2 della  legge  29  febbraio
1980, n. 33 e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  3.   Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda  il  modulario  per
l'assistenza sanitaria  agli  assicurati  di  istituzioni  estere  in
temporaneo  soggiorno in Italia, di cui al decreto del Ministro della
sanita' del 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
22 del 24 gennaio 1983.
  4.  Al  fine  della estensione delle tecniche di lettura automatica
dei   dati,   con   successivo   provvedimento   sono   fissate    le
caratteristiche   dei   modulari  per  la  prescrizione  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, previsti dalla legge 22 dicembre 1975,  n.
685.
 5.  Con  successivo  provvedimento  e'  disciplinato  l'impiego  del
ricettario di cui al comma 1 per la rilevazione delle prestazioni  di
particolare  impegno  professionale effettuate ai sensi dell'art. 19,
lettera A), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
1987, n. 289, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premresse:
             -  Il  testo dell'art. 12, comma 9, del D.L. n. 643/1983
          (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per
          il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini) e' il seguente:
             "Per  le  medesime  finalita'  ed  in  connessione  alla
          applicazione della disciplina di cui al  comma  precedente,
          il  Ministro  della  sanita'  e'  altresi'  autorizzato  ad
          emanare disposizioni per:
               a)  l'adozione  nel  Servizio  sanitario  nazionale di
          ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
               b)  la  razionalizzazione  delle  modalita' secondo le
          quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici
          preconfezionati  nonche'  la  quota a carico dell'assistito
          debbono essere indicate sulle relative confezioni;
               c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e
          di fustellatura agli  altri  prodotti  e  presidi  comunque
          erogati a carico del Servizio sanitario nazionale".
             -  Il  testo dell'art. 24 della legge n. 730/1983 (Legge
          finanziaria 1984) e' il seguente:
             "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle
          prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
          dell'autonomia   del  segreto  professionale  dei  sanitari
          convenzionati, gli accordi collettivi nazionali,  stipulati
          ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          in sede di rinnovo della parte normativa degli  stessi,  in
          aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono
          prevedere:
               a)  le  forme di responsabilizzazione degli ordinatori
          di spesa al fine  di  contenere  le  spese  da  ancorare  a
          parametri  prefissati  dalla  Regione  sulla base di indici
          medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
               b)   l'istituzione   di  commissioni  professionali  a
          livello regionale con la partecipazione  di  rappresentanti
          dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti
          qualificati  delle  strutture  pubbliche  universitarie   e
          ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
          definire gli standards medi assistenziali e di  fissare  le
          procedure  per  le  verifiche  di qualita' dell'assistenza.
          Nella  definizione  degli  standards   medi   assistenziali
          dovranno  altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di
          spesa che potranno  dar  luogo,  ove  non  giustificate,  a
          sanzioni  da  determinarsi  secondo  i criteri previsti dal
          punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
               c)  l'impegno  dei  sanitari  convenzionati  a fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione  a  lettura  automatica  standardizzata di cui
          all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
          n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali  di
          comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di
          cui alla precedente  lettera  b)  i  dati  informativi  sul
          comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
             (Omissis)".
             -  Il  testo  dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 443/1987
          (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) e' il seguente:
             "La  prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili
          dalle strutture a gestione diretta o  convenzionate  ed  il
          certificato   e   l'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n. 33, e
          successive modificazioni e  integrazioni,  sono  effettuati
          sui   modulari   standardizzati  ed  a  lettura  automatica
          definiti  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',   di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale, da emanarsi entro il  31  dicembre  1987.  Con  il
          medesimo  decreto  sono  fissate le modalita' di intervento
          dell'Istituto   Poligrafico    e    Zecca    dello    Stato
          nell'approvvigionamento  del  ricettario standardizzato del
          Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dei primi due commi dell'art. 2 del D.L. n.
          663/1979,  convertito  nella  legge  n.  33/1980,   e'   il
          seguente:
             "Nei   casi   di   infermita'   comportante  incapacita'
          lavorativa, il medico curante redige  in  duplice  copia  e
          consegna   al  lavoratore  il  certificato  di  diagnosi  e
          l'attestazione  sull'inizio  e  la  durata  presunta  della
          malattia  secondo  gli esemplari definiti nella convenzione
          nazionale  unica  per  la   disciplina   normativa   e   il
          trattamento  economico  dei  medici  generici  e i pediatri
          stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno  1977,
          n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.
             Il  lavoratore  e' tenuto, entro due giorni dal relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, il certificato e
          l'attestazione di  cui  al  primo  comma,  rispettivamente,
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, o alla
          struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto  d'intesa
          con  la  regione,  e al datore di lavoro" (Comma sostituito
          dall'art. 15 della legge n. 155/1981).
             -   La   legge   n.  685/1975  reca:  "Disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".