stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 luglio 1988, n. 288

Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, concernente la tabella "Esport", e disposizioni particolari in materia di esportazione di merci.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988
nascondi
Testo in vigore dal: 26-7-1988
                             IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto-legge  6  giugno  1956,  n. 476, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente  nuove
norme  valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di
Stato e di banca esteri;
  Visto  il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo
1988, concernente la tabella "Esport";
  Ritenuto opportuno di apportare modifiche all'allegato 1 del citato
decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato   1   alla   tabella   "Esport"  di  cui  al  decreto
ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581 - indicato in premessa -  vanno
apportate le seguenti modifiche:
   (A) al capitolo 37 relativo ai prodotti per la fotografia e per la
cinematografia, il paragrafo I) e' sostituito dal seguente:
  I) Lastre, pellicole (comprese le cinematografiche) non perforate o
perforate, impressionate, non sviluppate  e  sviluppate,  negative  o
positive,  contenenti  informazioni tecniche dettagliate (tecnologie)
applicabili allo  "sviluppo",  alla  "produzione"  ed  all'"uso"  dei
prodotti   elencati   nel   presente  allegato  (vedi  note  tecniche
interpretative a fine allegato);
   (B)  la  v.d.  ex  4901,  relativa  ad  opuscoli  e  stampati,  e'
sostituita da:
  "ex  4901"  Opuscoli, stampati e simili, anche in fogli sciolti, ad
eccezione delle pubblicazioni  reperibili  in  commercio,  contenenti
informazioni   tecniche  dettagliate  (tecnologie)  applicabili  allo
"sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati  nel
presente   allegato   (vedi   note  tecniche  interpretative  a  fine
allegato);
   (C)  la  v.d. ex 4906.00.00 (v. anche 4901) viene sostituita dalla
seguente:
  Piani,    progetti,    disegni   tecnici,   testi   manoscritti   o
dattiloscritti, ad  eccezione  di  quelli  reperibili  in  commercio,
contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili
allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati
nel  presente  allegato  (vedi  note  tecniche  interpretative a fine
allegato);
   (D) la v.d. ex 4911, e' sostituita dalla seguente:
  "ex  4911"  Fotografie  ed  altre  stampati, ottenuti con qualsiasi
procedimento, relativi  ai  prodotti  di  cui  alla  precedente  voce
doganale ex 4906.
  La relativa nota (1) e' soppressa.
   (E)  le vv. dd. ex 8523 ed ex 8524 sono sostituite dalle seguenti:
  "ex 8523" "ex 8524" Supporti per la registrazione e la riproduzione
di tutti i tipi e forme fra cui, ad es.  tamburi,  dischi,  cilindri,
cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.:
   1) non registrati. Tutti, ad eccezione dei seguenti:
    (i) nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti:
     (a)   appositamente   progettato   per  la  registrazione  e  la
riproduzione della televisione o per la strumentazione;
     (b) sia un prodotto commerciale standard;
     (c) non progettato per impiego in applicazioni satellitarie;
     (d) utilizzato in larga quantita' da almeno due anni;
     (e) larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (un pollice);
     (f) spessore del rivestimento magnetico non inferiore a:
      (1) 2,0 micrometri (0,079 millesimi di pollice) se la lunghezza
del nastro non supera 1450 metri (4760 piedi), o
      (2)   5,0  micrometri  (0,1975  millesimi  di  pollice)  se  la
lunghezza del nastro non supera 6000 metri (19710 piedi);
     (g)  spessore  magnetico  costituito  da  ossido di ferro, gamma
drogato o non drogato, o da biossido di cromo;
     (h) materiale di base costituito unicamente da poliestere;
     (i) campo coercitivo intrinseco nominale non superiore a 64 kA/m
(804 oersteds), e
     (j) rimanenza non superiore a 0,16 T (1600 gauss);
    (ii) nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti:
     (a) appositamente progettato per la registrazione e riproduzione
della televisione o per la strumentazione;
     (b) sia un prodotto commerciale standard;
     (c) non progettato per impiego in applicazioni satellitarie;
     (d) utilizzato in larga quantita' da almeno due anni;
     (e) larghezza del nastro non superiore a 50,8 mm (2 pollici);
     (f)  rivestimento  magnetico costituito da ossido di ferro gamma
drogato o non drogato o da biossido di cromo;
     (g) campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 64 kA/m
(804 oersteds), e
     (h) lunghezza del nastro non superiore a 1096 m (3600 piedi);
    (iii)  nastro magnetico video o audio in cassette avente tutte le
caratteristiche seguenti:
     (a) appositamente progettato per la registrazione e riproduzione
della televisione o della musica;
     (b) sia un prodotto commerciale standard;
     (c)  campo  coercitivo  nominale  intrinseco non superiore a 120
kA/m (1500 oersteds);
     (d) rimanenza non superiore a 0,30 T (3000 gauss);
     (e) lunghezza del nastro non superiore a 550 m (1805 piedi), e
     (f)  spessore  del rivestimento magnetico di 2 micrometri (0,079
millesimi di pollice) o piu';
    (iv)   nastro   magnetico   per   calcolatore   avente  tutte  le
caratteristiche seguenti:
     (a) progettato per la registrazione e la riproduzione numerica;
     (b)   spessore   magnetico   garantito   per  una  "densita'  di
registrazione" massima di 2460 bit per cm (6250 bit  per  pollice)  o
3560  variazioni  di  flusso  per  cm  (9042 variazione di flusso per
pollice) sulla lunghezza del nastro;
     (c) spessore del rivestimento magnetico di 3,6 micrometri (0,142
millesimi di pollice) o piu';
     (d) larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (1 pollice);
     (e) lunghezza del nastro non superiore a 1100 m (3609 piedi);
     (f) impiego civile da almeno due anni, e
     (g) materiale di base costituito solo da poliestere;
    (v)  cartucce  di dischi flessibili per calcolatore aventi le due
caratteristiche seguenti:
     (a)  progettate per la registrazione e la riproduzione numerica,
e
     (b) "capacita' lorda" non superiore a 17 milioni di bit;
    (vi)  "supporti di registrazione" a disco magnetico rigido aventi
tutte le caratteristiche seguenti:
     (a) rappresentino un prodotto commerciale standard;
     (b) a scrittura non asservita;
     (c)  "densita'  di registrazione" non superiore a 866 bit per cm
(2200 bit per pollice);
     (d) non piu' di 80 piste per cm (200 piste per pollice), e
     (e) conformita' a una delle specifiche seguenti:
      (1)  cartucce  a  disco  singolo  non  registrato  (caricamento
frontale) (tipo 2315)  progettate  per  rispondere  alla  norma  ANSI
X3.52-1976;
      (2)  cartucce  a  disco  singolo  non  registrato  (caricamento
frontale) (tipo  5440)  progettate  per  rispondere  alla  norma  ISO
3562-1976;
      (3) caricatore a 6 dischi non registrati (tipo 2311) progettati
per rispondere alla norma ANSI X3.
46-1974 o alla normma ISO 2864-1974 (E), o
      (4)   caricatori   a  11  dischi  non  registrati  (tipo  2316)
progettati per rispondere alla norma ANSI X3.
58-1977 o alla norma ISO 3564-1976.
   2)   registrati,   contenenti  informazioni  tecniche  dettagliate
(tecnologie)  applicabili  allo  "sviluppo",  alla  "produzione"   ed
all'"utilizzo" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note
tecniche interpretative a fine allegato);
   3)  registrati,  contenenti  "software", e relativa tecnologia, ad
eccezione del "software applicativo" progettato e limitato  a  quanto
segue:
    a)  contabilita', tenuta del libro mastro, gestione di magazzino,
paghe, gestione crediti, tenuta dei contributi del personale, calcolo
dei salari, o fatturazione;
    b)  elaborazione  di  dati  e  di testi come selezione o fusione,
edizione di testi, selezione di dati o trattamento di testi;
    c)   estrazione   di  dati  da  archivi  esistenti  per  produrre
situazioni o per consultazione in previsione delle funzioni  definite
ai paragrafi (i) o (ii) precedenti, o
    d)  trattamento  non  in  "tempo  reale" di dati da rilevatori di
inquinamento situati in luoghi fissi o in veicoli civili ai fini  del
controllo civile dell'ambiente;
    e) il minimo di "software appositamente progettato", in una forma
eseguibile dalla macchina, per i "calcolatori numerici"  integrati  o
incorporati  in  altri sistemi e loro materiali collegati, quando sia
fornito con le apparecchiature e i sistemi;
     f) "software applicativo" di debugging semplice, come mappaggio,
tracciamento,  punto  di   controllo/ripresa,   punto   di   arresto,
cancellazione e visualizzazione del contenuto della memoria o del suo
equivalente in linguaggio assemblatore;
    g) "sistemi operativi" progettati, o modificati, per "calcolatori
numerici" o "materiali collegati" che non superino i limiti seguenti:
     (i)  combinazioni  unita'  centrale  di  trattamento  - "memoria
centrale":
      (1)  "velocita'  di  trattamento  dati  totale" - 48 milioni di
bit/sec;
      (2)  "capacita' totale collegata" della "memoria centrale" 25,2
milioni di bit;
      (3) "capacita' di memoria virtuale" - 512 megabytes
      anche  se  questi  "sistemi operativi" funzionano ugualmente su
"calcolatori numerici" (o "materiali collegati")  che  superino  tali
limiti, oppure
     (ii)  combinazioni unita' di comando entrata - uscita - unita' a
tamburo, a dischi o unita' a cassette continue:
      (1) "tasso di trasferimento totale" - 15 milioni di bit/sec;
      (2) "tasso d'accesso totale" - 320 accessi al secondo;
      (3) "capacita' netta" totale collegata - 7000 milioni di bit;
      (4) "tasso di trasferimento binario massimo" di ciascuna unita'
a tamburo o a disco - 10,3 milioni di bit/sec;
     (iii)  combinazioni  unita'  di comando entrata-uscita - memoria
bolle:
      "capacita' netta totale collegata" - 2,1 milioni di bit;
     (iv)  combinazioni  unita'  di  comando  entratauscita-unita'  a
nastro magnetico:
      (1) "tasso di trasferimento totale" - 5,2 milioni di bit/sec;
      (2) numero di unita' a nastro magnetico - 12;
      (3)  "tasso  di trasferimento binario massimo" di ogni unita' a
nastro magnetico - 2,6 milioni di bit/sec;
      (4) "densita' di registrazione binaria massima" - 63 bit per mm
(1600 bit per pollice) per pista;
      (5)  velocita' massima di lettura/scrittura del nastro - 508 cm
(200 pollici) al secondo;
    (h) "software" "standard disponibile in commercio":
     i)  progettato per essere installato dall'utente senza ulteriore
assistenza del fornitore;
     ii)  progettato  per  servire  su "calcolatori numerici" che non
superino i limiti seguenti:
      (1)  "velocita'  di  trattamento  dati  totale" - 15 milioni di
bit/sec;
      (2) "capacita' totale collegata" della "memoria centrale" - 9,8
milioni di bit;
     (iii) "correntemente a disposizione del pubblico", e cioe':
      (1)  disponibile  in  punti  di vendita al dettaglio diversi da
quelli specializzati nella vendita al grande pubblico di  calcolatori
elettronici  di  serie  che  superano i limiti indicati al precedente
paragrafo (ii) oppure
      (2) vendita diretta da catalogo;
    i) "software" di pubblico dominio;
    l)  "software"  che  deve  servire  all'adattamento  tra macchine
esportate con precedenti autorizzazioni.
   (F) alla fine del presente allegato, dopo le prescrizioni relative
al capitolo 93, aggiungere quanto segue:
Note  tecniche  interpretative  relative a: Cap. 37 par. 1; vv.dd. ex
4901, ex 4906.00.00, ex 8523 ed ex 8524.
                              TECNOLOGIA
  La  "tecnologia"  di  "pubblico  dominio" o riguardante "la ricerca
scientifica di base", non e' soggetta ad autorizzazione.
Definizioni
  (a)   Il   termine   "tecnologia"   si  riferisce  alle  specifiche
informazioni richieste per lo "sviluppo", "produzione" o "uso" di  un
prodotto.  Le  informazioni possono riguardare sia "dati tecnici" che
"assistenza tecnica".
  (b)  (1) "Sviluppo" si riferisce a tutti gli stadi che precedono la
produzione di serie, quali:
    studi;
    ricerca per lo studio;
    analisi per lo studio;
    realizzazione;
    assemblaggio e collaudo dei prototipi;
    piani di produzione pilota;
    dati tecnici di produzione;
    procedure di trasformazione da dati tecnici a prodotti;
    studio della configurazione;
    studio dell'integrazione;
    piani.
   (2)  "Produzione" si riferisce a tutti gli stadi della produzione,
quali:
    ingegneria del prodotto;
    fabbricazione;
    integrazione;
    assemblaggio (montaggio);
    ispezione;
    collaudo;
    test di qualita'.
   (3) "Uso" si riferisce a:
    utilizzazione;
    installazione (incluso installazione su sito);
    assistenza (controllo);
    riparazione;
    revisione e ammodernamento.
  (c)  (1)  "Dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di lucidi,
piani, diagrammi, bozze, formule, disegni e specifiche  d'ingegneria,
manuali  ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi
quali dischi, nastri magnetici.
   (2) "L'assistenza tecnica" puo' assumere diverse forme, quali:
    istruzione;
    procedure pratiche;
    addestramento;
    conoscenze di lavoro;
    servizi di consulenza.
Nota:  L'assistenza tecnica puo' comportare il trasferimento di "dati
tecnici".
  (d)   Nel  quadro  della  presente  definizione  l'espressione  "di
pubblico dominio" individua la tecnologia divulgata senza  che  siano
previste restrizioni ad una sua ulteriore diffusione.
Nota: Le restrizioni derivanti dal "copyright" non impediscono ad una
tecnologia di essere considerata di "pubblico dominio".
  (e)  I  termini  "ricerca  scientifica  di  base" si riferiscono ai
lavori  sperimentali  teorici  intrapresi  essenzialmente  in   vista
dell'acquisizione  di  nuove conoscenze dei principi fondamentali dei
fenomeni  e  dei  fatti  osservabili,  che  non  sono  essenzialmente
orientati ad obiettivi o scopi pratici.
                               SOFTWARE
  1. Il "software" e' definito come segue:
   "Software"
    Raccolta  di uno o piu' "programmi" o "microprogrammi" fissati su
un qualsiasi supporto materiale.
   "Programma"
    Sequenza di istruzioni per la messa in azione di un procedimento,
sotto una determinata forma o trasferibile in una determinata  forma,
che un calcolatore elettronico possa eseguire.
   "Microprogramma"
    Sequenza  di  istruzioni  elementari  contenute  in  una  memoria
speciale, la cui esecuzione e' comandata dall'introduzione della  sua
istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
  2.  Il  "software"  rientra  nelle  categorie  seguenti:  (Esistono
stretti  rapporti  e  possibilita'  di  sovrapposizione  tra   queste
categorie)
   "Sistema di sviluppo"
    "Software"  per  lo  sviluppo  o  la  produzione  di  "software",
compreso il "software" per la  gestione  di  tali  attivita'.  Tra  i
"sistemi  di  sviluppo"  si  possono  citare gli ambienti di supporto
della programmazione, gli ambienti  di  sviluppo  di  software  ed  i
sussidi alla produttivita' dei programmatori.
   "Sistemi di programmazione"
    "Software"  per  la  traduzione di una espressione appropriata di
uno o piu' processi ("codice sorgente" o  "linguaggio  sorgente")  in
una  forma  eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o "linguaggio
oggetto").
   "Sistema di diagnostica"
    "Software"  per  la  localizzazione o il rilevamento degli errori
del "software" o dell'hardware.
   "Sistema di manutenzione"
    "Software" per:
      (a)  la modifica del "software" o della documentazione connessa
per correggere errori o effettuare aggiornamenti; oppure
      (b) la manutenzione dell'hardware.
   "Sistema operativo"
    "Software" per il controllo:
      (a)  del  funzionamento  di  un  "calcolatore  numerico"  o  di
"hardware collegato", o
      (b) del caricamento o esecuzione di "programmi".
   "Software di applicazione"
    "Software"  non  risultante  dalla  definizione  di  alcuna altra
categoria di "software".
  3.  Il "software" appositamente progettato" e' definito come segue:
   Minimo  di  "sistemi  operativi",  di "sistemi di diagnostica", di
"sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che deve essere
eseguito    su   una   apparecchiatura   particolare   perche'   tale
apparecchiatura compia la funzione per la quale e' stata  progettata.
Per  far  compiere  la  stessa  funzione  a  un'altra apparecchiatura
incompatibile, occorre:
    (1) modificare tale "software", o
    (2) aggiungere altri "programmi".
Definizioni:
  "Base di dati"
   Collezione   di   dati,  definita  per  una  o  piu'  applicazioni
particolari,  materialmente  situata  e  conservata  in  uno  o  piu'
calcolatori elettronici o "materiali collegati".
  "Base di dati ripartita"
   "Base  di  dati" materialmente situata e conservata, in tutto o in
parte, in due o piu'  di  due  calcolatori  elettronici  o  materiali
collegati  interconnessi,  in  modo che interrogazioni provenienti da
una allocazione possano implicare un accesso della "base di dati"  in
altri  calcolatori elettronici o "materiali collegati" interconnessi.
  "Calcolatore analogico"
   Apparecchiatura  in  grado di, sotto forma di una o piu' variabili
continue:
     (a) accettare dati;
     (b) trattare dati, e
     (c) assicurare l'uscita di dati.
  "Calcolatore ibrido"
   Apparecchiatura in grado di:
     (a) accettare dati;
     (b)  trattare  dati  sia  in  rappresentazione  analogica che in
rappresentazione numerica, e
     (c) assicurare l'uscita di dati.
  "Calcolatore numerico"
   Apparecchiatura  in  grado di, sotto forma di una o piu' variabili
discrete:
     (a) accettare dati;
     (b)   immagazzinare   dati   o   istruzioni  in  dispositivi  di
immagazzinaggio fissi o modificabili (mediante riscrittura);
     (c)  trattare  dati  per  mezzo di una sequenza immagazzinata di
istruzioni modificabili, e
     (d) assicurare l'uscita di dati.
 N.B.:  Le  modifiche  della  sequenza  immagazzinata  di  istruzioni
comprendono la sostituzione di dispositivi di  immagazzinaggio  fissi
ma  non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.
  "Codice oggetto" o "linguaggio oggetto"
   Vedere "Sistema di programmazione".
  "Codice sorgente" o "linguaggio sorgente"
   Vedere "Sistema di programmazione".
  "Firmware"
   Vedere "Microprogramma".
  "Linguaggio evoluto"
   Linguaggio  di programmazione che non sia collegato alla struttura
di nessun calcolatore elettronico particolare  o  di  nessuna  classe
particolare di calcolatore elettronico.
  "Software"
   Raccolta  di  uno o piu' "programmi" o "microprogrammi" fissate su
qualsiasi supporto materiale.
  "Software applicativo"
   "Software"  non  risultante  dalla  definizione  di  alcuna  altra
categoria di "software".
  "Software appositamente progettato"
   Minimo  di  "sistemi  operativi",  di "sistemi di diagnostica", di
"sistemi di manutenzione" e  di  "software  applicativo"  che  devono
essere  eseguiti  su  un'apparecchiatura particolare affinche' questa
apparecchiatura compia la funzione per la quale e' stata  progettata.
Per  fare  compiere  la  stessa  funzione ad un'altra apparecchiatura
incompatibile, bisogna:
     (a) modificare questo "software", o
     (b) aggiungere "programmi".
  "Materiali collegati"
   Materiali  "integrati",  "incorporati" o "associati" a calcolatori
elettronici, come segue:
     (a)  materiali per l'interconnessione di "calcolatori analogici"
con "calcolatori numerici";
     (b) materiali per l'interconnessione di "calcolatori numerici";
     (c)  materiali per interfacciare calcolatori elettronici a "reti
locali" oppure a "reti estese";
     (d) unita' di controllo di comunicazioni;
     (e) altre unita' di controllo entrata-uscita (I/O);
     (f) video, o
     (g) altre apparecchiature periferiche.
  N.B.: I "materiali collegati" contenenti un calcolatore elettronico
"integrato"  o  "incorporato"  ma  sprovvisti  di   "programmabilita'
accessibile  all'utente"  non  rientrano,  per  questo  motivo  nella
definizione di calcolatore elettronico.
  "Microprogramma"
   Sequenza  di  istruzioni  elementari,  conservata  in  una memoria
speciale, e la cui esecuzione e' controllata dall'introduzione  della
sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
  "Aggiornamento" "in linea"
   Trattamento  nel  quale  il  contenuto  di una "base di dati" puo'
essere  modificato  entro  un   lasso   di   tempo   necessario   per
un'interazione con una richiesta esterna.
  "Programma"
   Sequenza  di  istruzioni per la messa in atto di un processo sotto
una  forma,  o  convertibile  in  una  forma,  che   un   calcolatore
elettronico possa eseguire.
  "Standard disponibile in commercio"
   Trattandosi di "software", si intende quello che e':
    (  a)  normalmente  fornito  agli  acquirenti o normali utenti di
hardware senza  escludere  tuttavia  la  personalizzazione  di  certi
parametri per clienti individuali ovunque essi siano situati;
    ( b) progettato e prodotto per applicazioni civili;
    ( c) fornito in una comune forma di distribuzione.
  "Sistema di sviluppo"
   "Software" per lo sviluppo o la produzione di "software", compreso
il "software" per la gestione di tali attivita'. Tra  i  "sistemi  di
sviluppo"   si   possono   citare   gli   ambienti   di  supporto  di
programmazione, gli ambienti di sviluppo di software e i sussidi alla
produttivita' dei programmatori.
  "Sistema di diagnostica"
   "Software"  per  la  localizzazione o il rilevamento di guasti del
"software" o dell'hardware.
  "Sistema operativo"
   "Software" per il controllo:
    (  a)  del  funzionamento  di  un  "calcolatore numerico" o di un
"materiale collegato", o
    ( b) del caricamento o dell'esecuzione di "programmi".
  "Sistema di gestione di base di dati"
   "Software applicativo" destinato alla gestione e alla manutenzione
di una "base di dati", in una o piu'  strutture  logiche  determinate
per   la   sua   utilizzazione   con   altri  "software  applicativi"
indipendentemente dai metodi specifici  impiegati  per  registrare  o
interrogare la "base di dati".
  "Sistema di manutenzione"
   "Software" per:
    (  a)  la modifica del "software" o della documentazione relativa
al fine di correggere gli errori o di effettuare aggiornamenti, o
    ( b) la manutenzione dell'apparecchiatura.
  "Sistema di programmazione"
   "Software" per la traduzione di una espressione appropriata di uno
o piu' processi ("codice sorgente" o "linguaggio  sorgente")  in  una
forma  eseguibile  dalla  macchina  ("codice  oggetto"  o "linguaggio
oggetto").
  "Incrociato"
   Per  i  "sistemi  di  programmazione",  sono  quelli che producono
programmi che possono essere eseguiti su un  modello  di  calcolatore
elettronico  differente da quello che e' stato utilizzato per passare
il "sistema di programmazione", cioe' posseggono generatori di codice
per apparecchiature diverse dal calcolatore principale.
  "Specifico per una macchina"
   Per  i  "sistemi  di  programmazione",  sono  quelli che producono
"programmi" per lo stesso modello di calcolatore elettronico  che  e'
stato  usato  per passare il "sistema di programmazione", cioe' hanno
solo generatori di codice per il calcolatore principale.
  Tecnologie  e  softwares  incorporati in supporti diversi da quelli
sopraelencati sono soggetti alle disposizioni previste dalla  tabella
"Esport" solo se riguardanti prodotti compresi nel presente allegato.