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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1988, n. 248

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/07/1988
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vigente al 17/05/2024
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Testo in vigore dal: 21-7-1988
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che comprende i
centri  commerciali  fra  i  soggetti   ammessi   ad   usufruire   di
finanziamenti   agevolati   per   la  ristrutturazione  dell'apparato
distributivo;
  Visto  l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che integra la  legge  10  ottobre
1975,   n.   517,  prevedendo  l'emanazione  da  parte  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un  provvedimento
che indichi le caratteristiche dei centri commerciali, all'ingrosso e
al dettaglio;
  Sentite,  ai  sensi  del  citato  art.  3,  le  organizzazioni  del
commercio, della  cooperazione  e  dell'associazionismo  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                   Centro commerciale all'ingrosso
  Ai  fini  della concessione delle agevolazioni finanziarie previste
dalle leggi statali, il "centro commerciale all'ingrosso" deve essere
costituito  da  un  numero  di  esercizi  di vendita all'ingrosso non
inferiore a 5, inseriti in una  struttura  a  destinazione  specifica
provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  1  della  legge  n.  517/1975 (Disciplina del
          credito agevolato al commercio) e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti
          per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo
          le  finalita'  ed  in  attuazione  a  quanto previsto dagli
          articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:
              1)  le  societa',  le  cooperative,  i loro consorzi, i
          gruppi  di  acquisto,  le  societa'  promotrici  di  centri
          commerciali,   i  centri  operativi  aderenti  alle  unioni
          volontarie e ad  altre  forme  di  commercio  associato,  a
          condizione  che  siano  tutti costituiti esclusivamente tra
          piccole e medie imprese esercenti il commercio,  anche  con
          la   partecipazione   di   capitali   degli   enti   locali
          territoriali o di altri enti pubblici locali;
              2)  le  cooperative  di consumo e i loro consorzi anche
          con  la  partecipazione  di  capitali  degli  enti   locali
          territoriali e di altri enti pubblici;
              3)  le  piccole  e medie imprese esercenti il commercio
          nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico di
          alimenti e bevande".
             - Si trascrive il comma 7 dell'art. 3 del D.L. n. 9/1987
          (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale
          ed  ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517,
          sulla disciplina del credito agevolato al commercio):  "Per
          i   centri   commerciali   al   dettaglio   il   limite  di
          finanziamento  agevolato  per  le  societa'  promotrici  e'
          fissato  in  lire  20 miliardi. Il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  indica   con   proprio
          provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, sentite le
          organizzazioni   del   commercio,   della   cooperazione  e
          dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale,   le   caratteristiche  dei  centri  commerciali
          all'ingrosso e di quelli al dettaglio".