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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1988, n. 239

Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/07/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353 (in G.U. 19/08/1988, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1988)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi  al  fine  di  ovviare  alle   gravi   disfunzioni   delle
sovrintendenze  scolastiche   e   dei   provveditorati   agli   studi
dell'Italia  settentrionale,  dovute  prevalentemente  a  carenze  di
personale che, perdurando da molti anni, determinano negative e ormai
intollerabili  ripercussioni  sul  funzionamento  delle   istituzioni
scolastiche comprese negli  ambiti  territoriali  di  competenza  dei
predetti uffici; 
  Considerato che tale situazione crea preoccupate e diffuse reazioni
a livello delle comunita' locali interessate e degli organi  ed  enti
che le rappresentano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Le dotazioni  organiche  del  personale  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione centrale e scolastica periferica  del  Ministero
della  pubblica  istruzione  sono  incrementate,   per   le   diverse
qualifiche funzionali, di  complessive  200  unita',  secondo  quanto
previsto dalla annessa tabella A, quadro b). 
  2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma  1  non  sono
utilizzabili  ai  fini  del  riassorbimento   delle   situazioni   di
soprannumerarieta' di personale esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici
regionali od interregionali e  provinciali  delle  regioni  Piemonte,
Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed  Emilia-Romagna.
4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici  interessati
si provvede con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle  unita'
amministrate  di  personale  direttivo,  docente  ed  amministrativo,
tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole  funzionanti
negli ambiti territoriali di  competenza,  delle  relative  classi  e
degli alunni.