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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 15 marzo 1988, n. 222

Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1991)
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Testo in vigore dal: 13-9-1988
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                   IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI 
                    STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 
    Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il 
quale prevede che  alle  piccole  e  medie  imprese  meridionali  che
acquisiscono i servizi reali e' riconosciuto un contributo sulla base
dei criteri e delle modalita' fissati dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno; 
  Vista la delibera CIPI 8 maggio 1986  relativa  agli  incentivi  ad
imprese meridionali fornitrici di servizi reali ai sensi  del  citato
art. 12, comma 1; 
  Vista la delibera CIPI 16 luglio 1986 con la  quale,  fra  l'altro,
sono state individuate le categorie di servizi reali rientranti nelle
tipologie  di  servizi,  destinati  al   sostegno   delle   attivita'
produttive, indicate nella citata delibera CIPI 8 maggio 1986; 
  Vista la delibera CIPE 31 luglio  1986  con  la  quale  sono  state
indicate le attivita' di supporto per le imprese agricole  costituite
in consorzi  o  in  forma  associata,  ai  fini  dell'elevazione  del
contributo; 
  Attesa la necessita' di fissare i predetti criteri e modalita'; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Soggetti beneficiari 
 
  Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui  all'art.
12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e delle delibere CIPI 8
maggio e 16 luglio  1986  e  CIPE  31  luglio  1986,  indicate  nelle
premesse, emanate ai sensi dei commi 1  e  2  di  tale  articolo,  e'
concedibile alle  imprese  agricole  ed  artigiane,  anche  in  forma
associata,  nonche'  alle  piccole  e  medie   imprese   industriali,
commerciali, turistiche e di servizi,  che  hanno  stabile  sede  nel
Mezzogiorno e svolgono l'attivita' nei relativi territori. 
  Agli effetti del presente decreto si considerano  piccole  e  medie
imprese   industriali   le    imprese    con    capitale    investito
(immobilizzazioni tecniche al netto dei  relativi  ammortamenti)  non
superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300  dipendenti,  o  di
200 dipendenti nel caso  di  imprese  edili.  ((Tali  imprese  devono
operare rispettivamente nei settori di cui al punto  2  della  citata
delibera CIPI 16  luglio  1986  o  nel  ramo  delle  industrie  delle
costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia)). 
  Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle  che
impiegano  complessivamente,  anche  al  di   fuori   dei   territori
meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300. 
  Sono da considerare piccole e medie imprese  turistiche  quelle  il
cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi. 
  Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi  quelle  che
presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e  impiegano  non
piu' di 100 addetti. 
  Il capitale investito e' quello che risulta ad epoca immediatamente
precedente la data di presentazione  della  domanda;  il  numero  dei
dipendenti  e'  quello  medio  impiegato   stabilmente,   riscontrato
nell'esercizio precedente la presentazione della domanda. 
  Sono escluse le imprese aventi collegamenti di  carattere  tecnico,
finanziario ed organizzativo, tali  da  configurare  le  stesse  come
appartenenti   ad   un   medesimo    gruppo    imprenditoriale    che
complessivamente superi i limiti sopraindicati. 
 ((I soggetti beneficiari e  le  imprese  che  forniscono  i  servizi
devono  essere  iscritti  alla  camera   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura o, se trattasi  di  imprese  agricole,  al
Servizio  dei  contributi  agricoli  unificati,  da  almeno  un  anno
precedente la data di presentazione della domanda)).