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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236

Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 15-7-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Vista la direttiva CEE n.  80/778  concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano,  indicata  nell'elenco  C  allegato
alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 11 aprile 1988,  ai  termini  dell'art.  15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto  elenco
C,  e'  stato  inviato  lo  schema  del  presente  provvedimento   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei
lavori pubblici, dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
della sanita', dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
  1. Il presente decreto stabilisce i  requisiti  di  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica
e per il miglioramento delle condizioni di vita ed  introduce  misure
finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 192, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.